Archivio rubriche 2018

TAR CAMPANIA, Salerno, 12 dicembre 2017, n. 1746

Il Tar ritiene che ai fini della illegittimità del decreto di nomina di assessori unicamente di sesso maschile "per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, TUEL", non rileva il fatto che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale, non potendo "l'attuazione del suddetto principio ... essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto" (Cons. di Stato, V, sent. n. 4626/2015).

CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1221; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1222; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1223; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1224

L’oggetto della domanda è l'annullamento della delibera modificativa del regolamento del Comune di San Massimo, nonché di quest'ultimo in parte qua, atti aventi contenuto normativo e recanti previsioni generali e astratte, e non già di atti applicativi del regolamento, privi di valore provvedimentale. Pertanto, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive (quelle degli utenti del servizio idrico pubblico) aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi da parte dell'amministrazione che agisce quale autorità, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

TAR TOSCANA, Firenze, 20 dicembre 2017, n. 1592

La principale questione affrontata dal Tar Toscana attiene alla possibilità per gli atti impugnati di prevedere una disciplina limitativa dell'insediamento di nuove attività commerciali nel centro storico di Firenze (gravato dal cd. vincolo UNESCO ed oggi interessato da massicci fenomeni di insediamento di nuove attività commerciali quantificati, nella loro rilevanza statistica, dall'intesa conclusa tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze).
La decisione muove da una chiarificazione del quadro costituzionale in materia, finalizzata alla risoluzione della problematica preliminare relativa alla compatibilità costituzionale di una disciplina di fonte regionale/comunale contenente limitazioni all'insediamento di nuove attività commerciali in aree (come il cd. centro storico) caratterizzate anche dalla presenza e dalla particolare pregnanza dei valori storico-artistici ed architettonici presenti sul territorio.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, 14 dicembre 2017, n. 831

Deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato all'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 una specifica competenza (già ribadita dalla l.r. Em. Rom. n. 5 del 2006 poi dichiarata in parte incostituzionale sotto un diverso profilo) di cui è titolare l'Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l'ordinamento di settore appronta (cfr. artt. 239 e ss. d. lgs. n. 152 del 2006). D'altronde, l'uso dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell'ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l'adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza. Nel caso di specie, peraltro neppure sussistevano i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da radicare il legittimo esercizio del potere ex art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, poiché al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata il soggetto che ha dato luogo alla fuoriuscita di carburante (C.B.A. di Calori s.r.l.) aveva comunicato anche al Comune di Castiglione dei Pepoli la ripresa dell'attività di bonifica, poi regolarmente conclusasi.

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 febbraio 2018, n. 1027

Il Tar condivide la censura secondo cui la regolamentazione comunale invocata a giustificazione del diniego eccede le prerogative dell'ente locale in materia di telecomunicazioni.
Il diniego si fonda sulla previsione del regolamento comunale di Bacoli in materia di posizionamento di impianti di telecomunicazione che individua aree sensibili (suddivise in tipo "A", aree di interesse storico o paesaggistico; tipo "B", aree con presenza di scuole pubbliche o private, strutture sanitarie, aree verdi, centri storici, aree ad alta densità abitativa o aree dove vi sia una considerevole presenza di impianti); dalle aree di tipo B in un raggio di 500 metri "da aumentare o diminuire a seconda delle frequenze e della potenza dell'emissione ma in ogni caso non inferiore a 300 metri" è stabilito il divieto (art. 4) di installazione di impianti di telecomunicazione; nelle aree di tipo A e B è comunque previsto l'obbligo di rilocalizzazione (art. 5) dell'impianto già esistente in altra zona.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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