Novità legislative della Regione Friuli Venezia-Giulia (3/2018)

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Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23, Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante “Istituzione del Garante dei diritti della persona” e istituzione del Difensore civico regionale

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24, Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)

 

La legge n. 23 del 2018 ridisegna il sistema regionale degli organi di garanzia. Il modello adottato dal precedente testo della l.r. 9/2014 contemplava tre figure specializzate (Garante per i bambini e gli adolescenti, Garante per le persone private della libertà personale, Garante per le persone a rischio di discriminazione) riunite in un organo collegiale detto “Garante regionale dei diritti delle persone”. Con la presente legge tale organo collegiale viene sostituito da un organo monocratico che ne esercita le funzioni di informazione, monitoraggio, promozione e iniziativa in tutti i tre ambiti di riferimento: diritti e problematiche dell’infanzia, dei soggetti a rischio di discriminazione e dei soggetti detenuti. Per questo motivo alla figura nominata in tale ruolo è richiesta un’ampia esperienza specifica, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.
Accanto al Garante è reintrodotta nell’ordinamento regionale la figura del Difensore civico, nominato fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. Tra le sue funzioni rientrano la verifica della regolarità dell’andamento di procedimenti amministrativi sul territorio regionale, su richiesta o segnalazione degli interessati, e la facilitazione del diritto all’accesso agli atti da parte di questi ultimi, nel caso di mancata o insoddisfacente risposta ad opera della amministrazione coinvolta.
Entrambi gli organi sono eletti dal Consiglio regionale, con una maggioranza di due terzi dei consiglieri e, dopo la terza votazione, a maggioranza assoluta.

La legge n. 24 del 2018 determina alcune modifiche al regime dei requisiti per l’accesso alle prestazioni offerte dalla Regione nell’ambito delle politiche abitative.
In particolare, per i richiedenti misure di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, si prevede, come requisito di nuova introduzione, l’essere stati residenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per almeno cinque anni negli otto precedenti, mentre il sostegno alle locazioni e alla morosità incolpevole rimane vincolato ad un requisito di residenza biennale. In aggiunta, è stabilito il requisito della assenza di precedenti condanne in via definitiva per il reato di invasione di terreni o edifici.
Ulteriormente, ai fini del requisito, già previsto, del non essere proprietari di altri alloggi sul territorio nazionale o all’estero, si introduce una nuova modalità di verifica, imponendo, per i cittadini di Stati extra-UE che non siano rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, la presentazione di un certificato o attestazione sul punto rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, corredati da traduzione italiana autenticata.
Infine, si inserisce una clausola generale di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per condannati per delitti di violenza domestica come previsti dall' articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.