L’immunità della Germania tra l’impignorabilità di Villa Vigoni e l’efficacia del titolo esecutivo: la sentenza 14.885/2018 della Corte di Cassazione (3/2018)

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Con sentenza 14.885 depositata l’8 giugno 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ipoteca giudiziale iscritta contro la Repubblica federale tedesca su Villa Vigoni, un immobile situato sul lago di Como e destinato all’organizzazione di eventi culturali su tematiche di interesse comune per l’Italia e la Germania. L’ipoteca è stata iscritta in forza della sentenza n. 137/1997 pronunciata dal Tribunale greco di Leivadia che aveva condannato la Germania al pagamento di una ingente somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per le vittime del massacro nazista di Distomo. L’efficacia della sentenza greca in Italia era stata riconosciuta il 13 giugno 2006 con pronuncia del Presidente del Tribunale di Firenze e confermata dalla Corte di Cassazione nel 2011.

 

Con la sentenza che si segnalata la Corte di Cassazione ha confermato l’improcedibilità dell’azione esecutiva nei confronti di Villa Vigoni, già dichiarata dalla Corte di Appello, in ragione del divieto di sottoporre a misure esecutive o cautelari beni di Stati stranieri che siano destinati a fini pubblicistici, divieto previsto dal diritto internazionale consuetudinario e codificato dagli articoli 18 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004 (non ancora in vigore). Non vi è dubbio infatti che Villa Vigoni costituisca un immobile destinato all’esercizio di funzioni di rilievo pubblico.

La Corte di Cassazione, tuttavia, modifica l’impostazione della sentenza di appello nel pronunciarsi sulla questione della legittimità del titolo esecutivo sul quale era fondata l’iscrizione di ipoteca. Infatti, mentre il giudice di appello aveva ricavato dall’impignorabilità di Villa Vigoni l’inefficacia del titolo esecutivo sul quale l’ipoteca era stata fondata, la sentenza giunge a conclusioni diverse. In particolare, essa distingue la questione della possibilità di aggredire il bene de quo da quella della efficacia del titolo esecutivo, che considera concettualmente indipendente dalla esistenza in concreto di beni assoggettabili ad esecuzione forzata. In conseguenza di questa pronuncia la sentenza greca mantiene forza esecutiva in virtù del suo riconoscimento in Italia a prescindere dalla reperibilità sul territorio italiano di beni della Germania che non siano funzionali all’esercizio di funzioni pubblicistiche dello Stato. Si tratta di una importante affermazione di principio che, dal punto di vista pratico, stante l’estrema difficoltà di reperire beni aggredibili, ancora non realizza il diritto al risarcimento delle vittime.