Legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali ex art. 133, co. 2 Cost.: natura del rapporto con il referendum consultivo delle popolazioni interessate (1/2018)

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Sentenza n. 2/2018 – giudizio su conflitto di attribuzione fra enti – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 12/01/2018 – Pubblicazione in G. U. 17/01/2018, n. 3

Motivo della segnalazione
La Corte costituzionale chiarisce la natura del rapporto fra la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali ex art. 133, co. 2 Cost. e il referendum consultivo delle popolazioni interessate previsto dallo stesso art. 113, co. 2 Cost.

A questo proposito, nella decisione si specifica, in primo luogo, che «la legge di variazione circoscrizionale ex art. 133, secondo comma, Cost. non è in alcun modo paragonabile a una legge di mera approvazione di un atto amministrativo» come aveva invece sostenuto il giudice rimettente (Consiglio di Stato) nell’ordinanza con cui lo stesso aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale riferite ad una legge della Regione Marche per la supposta violazione, fra gli altri parametri invocati, dell’art. 113, co. 2 Cost. Secondo la Corte «non si è, infatti, in presenza di una legge-provvedimento di ratifica dell’esito del referendum, ma, come si evince dalla natura consultiva del referendum medesimo (sentenze n. 171 del 2014, n. 214 del 2010, n. 204 del 1981), si è al cospetto di una scelta politica del Consiglio regionale, il quale deve tenere conto della volontà espressa dalle popolazioni interessate, “componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi, sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione” (sentenza n. 94 del 2000)» e «la consultazione referendaria, ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost., o meglio il suo esito, non costituisce, dunque, il contenuto della legge di variazione circoscrizionale [...]; lo svolgimento del referendum è, invece, un aggravamento del procedimento di formazione della legge di variazione» (cfr. considerato n. 6 della decisione).
In secondo luogo, la Corte ritiene che, «il rimettente, lamentando la mancata menzione del procedimento referendario nella legge di variazione circoscrizionale, ha erroneamente ricostruito qualificazione e funzione del referendum consultivo nell’ambito del procedimento delineato dall’art. 133, secondo comma, Cost. », posto che, in base a quanto la stessa Corte ha affermato nel punto 6 del considerato, «tale referendum non costituisce oggetto e contenuto della legge di variazione circoscrizionale, ma suo presupposto procedimentale». Ne consegue che “le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Consiglio di Stato [...] sono inammissibili, perché sollevate sulla base di premesse interpretative errate» (cfr. considerato n. 8).