Regolamento e divieto di discriminazione (3/2019)

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CASS. CIV., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24936

I ricorrenti avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Torino che, nella Delib. Giunta Comunale 4 giugno 2003, n. 03663/006, aveva previsto solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove i posti riservati agli invalidi siano occupati) senza alcun tipo di limitazione, che era stata, invece, introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo, i quali avrebbe potuto fruire di analogo permesso solo se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese) il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative o altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali.

Per la Cassazione il Comune con tale previsione regolamenta ha posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono parimenti fruire dello stesso permesso (negato alla ricorrente) solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.
Non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest'ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l'accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo).
Il motivo della diversità di trattamento tra disabili muniti di patente e veicolo, e disabili costretti a ricorrere all'ausilio di familiari per spostarsi, previsto dal regolamento comunale, non può risiedere nell'intento di impedire abusi nell'impiego del permesso speciale da parte dei familiari medesimi: se è pur vero che un tale rischio effettivamente sussiste, lo stesso non può certo essere risolto negando un diritto, ma predisponendo un adeguato, anche severo, sistema di controlli e sanzioni. Il Comune ha, quindi, posto in essere una condotta discriminatoria, come prevista dall'art. 2 l. n. 67/2006.