Novità della Provincia di Trento (luglio - dicembre 2019) (3/2019)

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Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnalano, in particolare, due leggi di modifica alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali) e una decisione della Corte costituzionale:

 

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2019, n. 9

Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003

B.U. 21 ottobre 2019, n. 42, straord. n. 2

La legge modifica l’art. art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali –B.U. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1) rubricato Validità del referendum propositivo. In particolare, la modifica riguarda il quorum strutturale che passa dalla maggioranza degli aventi diritto al voto al 40 per cento degli stessi.

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2019, n. 8

Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003

B.U. 21 ottobre 2019, n. 42, straord. n. 2

La legge sostituisce l'art. 6, introduce l'art. 19 bis e modifica gli articoli 21 e 22 della legge sui referendum provinciali 2003.

In riferimento all’art. 6 la novella legislativa specifica alcuni dettagli relativi al funzionamento della Commissione per il referendum. Questa è istituita presso il Consiglio provinciale, nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera alla presenza di tutti i componenti, a maggioranza dei voti. La commissione è composta da tre esperti in discipline giuridiche e presieduta da un membro individuato dal Presidente del Consiglio. La norma considera poi la nomina di un segretario, l’individuazione e il ruolo dei supplenti, la durata della stessa, compensi e rimborsi, i rapporti con i promotori del referendum, i quali possono assistere alle sedute e intervenire per illustrare le proposte. La commissione può invitare esperti e chiedere il supporto degli uffici del Consiglio e della Giunta provinciale.

La legge introduce inoltre l’art.19 bis che consente ai promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Consiglio provinciale, cui possono essere invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d'informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari.

Infine, le modifiche riguardano gli art. 21 e 22 relativi rispettivamente all’inammissibilità delle richieste e alla finestra temporale per lo svolgimento dei referendum.

In precedenza le richieste non potevano essere ammesse nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale. La nuova norma di cui all’art. 21 prevede l’inammissibilità decorsi quattro anni dalla data delle ultime elezioni provinciali svolte e fino all'elezione del nuovo Consiglio provinciale.

I referendum, che potevano prima essere svolti tra il 1 marzo ed il 30 aprile, possono oggi intercorrere fra il 1 febbraio e il 31 maggio (art. 22).

Link: https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=9705

Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio-18 aprile 2019, n. 93, G.U. 24 aprile 2019, I serie speciale, n. 17

La Corte costituzionale ha dichiarato dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso n. 60 del 14 settembre 2018 (G.U. 17.10.2018, 1ª serie speciale n. 41). La sentenza concerne anche una analoga previsione contenuta in una legge della Provincia Autonoma di Bolzano (art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE). La dichiarazione di infondatezza della questione riguarda la parte delle norme in cui si attribuisce ai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso e del lupo, specie protette dalla normativa nazionale e sovranazionale, purché ciò avvenga a specifiche condizioni.

Secondo la difesa dello Stato, le norme impugnate eccedono le competenze legislative statutarie, poiché il potere discrezionale di introdurre deroghe al divieto di abbattimento delle specie protette attiene all’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e il legislatore nazionale lo ha attribuito al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Inoltre, il decentramento di tale potere di deroga determinerebbe un abbassamento del livello di tutela ambientale in violazione degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall’ordinamento comunitario e comporterebbe un trasferimento di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. e con l’art. 107 dello statuto di autonomia, poiché attuato senza il rispetto del procedimento in esso delineato.

La Corte fa anzitutto riferimento al quadro sovranazionale, rilevando la possibilità che siano autorizzate deroghe ai divieti di uccisione delle specie protette, qualora queste siano necessarie al fine della salvaguardia di altri interessi, e che il loro bilanciamento compete alle autorità nazionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti derivanti dai vincoli europei e internazionali.

La Corte esclude la violazione del principio di sussidiarietà, affermando che dal momento che, nelle materie di competenza legislativa provinciale, le funzioni amministrative spettano alle Province , in virtù del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni amministrative (sentenze n. 238 del 2007 e n. 236 del 2004) che tuttora vige per le Province autonome.

È esclusa anche la violazione dell’art. 117, co. 1, poiché la “direttiva habitat” attribuisce il potere di deroga agli «Stati membri», per cui essa è indifferente a quale sia l’organo competente ad autorizzare le deroghe ai divieti di abbattimento dell’orso e del lupo.

Neppure risulta fondata la questione relativa alla violazione dei limiti derivanti dai principi dell’ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali previsti dall’art. 4 e richiamati dall’art. 8 dello statuto speciale poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, le Province autonome non sono vincolate da atti sublegislativi laddove attuino con legge le direttive europee nelle materie di propria competenza (sentenze n. 104 del 2008 e n. 425 del 1999).

Infine, quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 107 dello statuto speciale, che subordina il trasferimento di funzioni amministrative alle Province autonome all’emanazione di norme di attuazione dello statuto, essa non è fondata perché non si tratta di dare attuazione allo statuto, ma di sostituire la cedevole disciplina statale con la competente legislazione provinciale.

Link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=215