Presentata una proposta di riforma regolamentare concernente le procedure di “dialogo” con gli organi di vertice dell’Unione bancaria (2/2019)

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Lo scorso 30 aprile – su iniziativa del deputato Maniero – è stata presentata una proposta di modifica del Regolamento della Camera finalizzata a disciplinare le procedure di dialogo (c.d. Banking Dialogue) con i due organi di vertice dell’Unione bancaria: la Banca centrale europea (BCE) ed il Single Resolution Board (SRB).
Attraverso i Regolamenti istitutivi della Banking Union (Reg. 1024/2013 e 806/2014), l’UE ha riconosciuto ai Parlamenti nazionali una serie di strumenti procedurali finalizzati a consentire un controllo sull’operato di queste autorità (si perdoni il rinvio a R. IBRIDO, L’Unione bancaria europea. Profili costituzionali, Torino, Giappichelli, 2017, spec. 221 ss.). In particolare, i Parlamenti nazionali, possono: (i) presentare osservazioni relative alle relazioni annuali dei due organi; (ii) chiedere la convocazione di scambi di opinione; (iii) formulare quesiti.

Fino ad oggi, in mancanza di un adeguamento dei Regolamenti parlamentari, l’attivazione di tali strumenti procedurali ha richiesto l’intervento delle presidenze di assemblea e di commissione attraverso apposite interpretazioni “creative”. Al Senato, ad esempio, lo scambio di opinioni con il rappresentante della BCE tenutosi presso la Commissione finanze il 23 giugno del 2015 è stato inquadrato all’interno dell’istituto delle audizioni di esperti nell’ambito delle indagini conoscitive (art. 48 Reg. Sen.). Alla Camera dei deputati, la lettera della presidenza del 14 novembre 2018 ha riconosciuto alla commissione di settore – e non al singolo deputato – la possibilità di avvalersi delle facoltà previste dai Reg. 1024/2013 e 806/2014.
Ispirandosi al “modello Bundestag” – espressamente richiamato nella relazione introduttiva – la proposta di modifica del Regolamento si propone di innovare parzialmente a quest’ultimo precedente. Il nuovo art. 127-quater estende infatti anche al singolo deputato la possibilità di presentare osservazioni e quesiti alla BCE e al Single Resolution Board. Viene invece confermata la competenza delle commissioni di settore a formulare osservazioni in merito alle relazioni di tali autorità, sia pure con il parere della Commissione affari europei. Alla commissione di settore è infine riconosciuta la possibilità di richiedere la convocazione di uno scambio di opinioni.