Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS (3/2020)

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Aggiornato al 10.11.2020

  1. Regolamento POG

E’ stato adottato dall’Istituto il Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020[1], recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - e successive modifiche e integrazioni.

La disciplina normativa della materia nasce dalla direttiva (UE) 2016/97 (Insurance Distribution Directive, cd. IDD) che, nell’ambito di un ampio intervento di refusione (quindi di modifica, integrazione e sostituzione) della precedente direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa (Insurance Mediation Directive, cd IMD), ha, fra l’altro, ritenuto opportuno introdurre la necessità di adottare un “processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti” (art. 25).

 

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito “Regolamento Delegato POG”) ha, poi, integrato in materia di POG la detta direttiva.

Il legislatore italiano, in occasione del recepimento della IDD, avvenuto con il decreto legislativo n. 68 del 2018, ha completato il suddetto quadro normativo europeo, introducendo – rispettivamente con i commi 3 e 24 dell’articolo 1 – gli articoli 30-decies e 121-bis nel Codice delle assicurazioni.

Il comma 7 dell’articolo 30-decies, in particolare, ha disposto che “L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'artico 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163”.

Il comma 2 dell’articolo 121-bis, a sua volta, rinvia, oltre che alle disposizioni dell’Unione direttamente applicabili, anche ad un regolamento IVASS per quanto concerne le “opportune disposizioni” da adottarsi da parte dei distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio al fine di ottenere le informazioni richieste in proposito dal detto articolo 30-decies, nonché di comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

Con il Regolamento n.45/2020 in oggetto, di conseguenza, l’IVASS in attuazione delle citate attribuzioni e sentita la CONSOB - in linea con l’impianto normativo primario e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Delegato POG –  ha disciplinato:

-       il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando, nel rispetto del principio di proporzionalità, precisi obblighi in capo al produttore, chiamato, in particolare, a identificare con sufficiente grado di dettaglio il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito, adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;

-       l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, graduando – sempre in applicazione del principio di proporzionalità - gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (cd. RUI) coinvolti nell’attività distributiva;

-       i processi di approvazione e distribuzione del prodotto aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativo.

Più precisamente, quindi, con l’intervento di regolamentazione secondaria vengono:

  1. individuati i compiti e le responsabilità degli organi sociali coinvolti nel processo di approvazione, di produzione e di distribuzione dei prodotti assicurativi e, ove l’intermediario sia iscritto alla sezione D del RUI, i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme;
  2. definite le regole e gli elementi di cui tener conto ai fini dell’individuazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo;
  3. determinati i flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori;
  4. previsti i meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi; 
  5. prescritti specifici obblighi di controllo in capo all’unità o struttura responsabile della distribuzione assicurativa per i distributori di prodotti assicurativi iscritti nelle sezioni A, B ed F del RUI, e disciplinati i rapporti di libera collaborazione tra gli intermediari coinvolti nell’attività di distribuzione di prodotti assicurativi, al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
  1. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.09.2020, n. 5468

Con la pronunzia in oggetto, è stato ribadito il principio dell’eterointegrazione delle norme primarie, già affermato con - l’impugnata - sentenza TAR Lazio, sez. II ter, n. 1598/2018 (qui censita con scheda 2/2018).

Il Consiglio di Stato, più precisamente, ha così affermato: Il precetto della fattispecie normativa di illecito amministrativo delineata dalle citate disposizioni legislative (NDR: articoli 183, comma 1, lettera a, e 319, comma 1, d.lgs. n. 209/205) è costituito da elementi normativi (comportamento delle imprese assicuratrici secondo diligenza, correttezza e trasparenza sia nell’offerta sia nell’esecuzione dei contratti, nei confronti dei contraenti e degli assicurati) che, per la determinazione del loro contenuto, necessitano di una eterointegrazione mediante il rinvio ad una norma diversa da quella ‘incriminatrice’ (…) Ebbene, trattasi di elementi normativi di stretta natura giuridica – e non già dinatura extra-giuridica –, richiamanti i parametri normativi della diligenza, correttezza e trasparenza che presiedono sia alla fase delle trattative contrattuali sia alla fase esecutiva e trovano il proprio fondamento normativo negli artt. 1176, 1218, 1337 e 1375 cod. civ., sicché le norme giuridiche richiamate sono individuabili senza incertezze, con il conseguente indubbio rispetto dei principi di tassatività e di sufficiente determinatezza dei comportamenti sanzionati”.

 

[1]          https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/Provvediment_97_del_4_agosto_2020.pdf