Regolamento comunale e installazione di impianti di telefonia mobile (1/2020)

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T.A.R. PUGLIA, Lecce, 18 febbraio 2020, n. 238

L’art. 8 co. 6 l. n. 36/01 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) stabilisce che: “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, osserva il TAR che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Deve ritenersi consentito ai comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento, ai sensi dell' art. 8, comma 6 della legge 36/2001, anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti determinate aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma, e purché ciò, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori” (TAR L’Aquila, I, 2.7.2018, n. 260. In termini confermativi, cfr. altresì TAR Lazio, II, 1.6.2018, n. 6136; TAR Molise, I, 25.1.2018, n. 23).
In particolare, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, il comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto di quest'ultimo. L'interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale deve comunque rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico e i criteri localizzativi adottati non devono trasformarsi in limitazioni alla copertura di rete, impedendo la capillare distribuzione del servizio sull'intero territorio. Deve, pertanto, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete” (C.d.S, VI, 3.8.2017, n. 3891).
Pertanto, è ben possibile la previsione di limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché ciò non si traduca in limitazioni generalizzate alla copertura di rete. In ciò si realizza “l’equo contemperamento” tra le esigenze produttive e/o quelle connesse alla capillare diffusione della rete, e quella (tutela della salute) posta a base dei divieti localizzativi in zone sensibili.
Ciò premesso, l’impugnato Regolamento comunale lungi dal prevedere divieti generalizzati, ha soltanto stabilito (art. 5 co. 2) un divieto di installazione di impianti in specifiche zone sensibili indicate nell’allegato “A”, essendo invece prevista la possibilità di installazione in ampie zone del territorio comunale. In particolare, è la stessa ricorrente ad ammettere la sussistenza di siti alternativi, ancorché di proprietà privata (cfr. motivi aggiunti, pp. 12 ss, nonché memoria difensiva 3.1.2020, p. 2); siti rispetto ai quali non è stata documentata la sussistenza di alcun fattore impeditivo, diverso da quello – di per sé neutro – relativo al carattere privato dell’area.