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Regolamento imposta di soggiorno (3/2020)

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 28 settembre 2020, n. 1021

L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".

 

La ratio della previsione è, con tutta evidenza, quella di assicurare il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'adozione del Regolamento sì da consentire alle medesime di farsi portatrici delle istanze degli associati ed ottenere che le medesime siano recepite al livello normativo.

La sua formulazione ("sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive") è chiara, in linea con la ratio sopra evidenziata, nel richiedere che detta consultazione debba avere luogo in via preventiva, prima dell'adozione del Regolamento. Del resto, il coinvolgimento solo a posteriori delle associazioni svuoterebbe di significato la loro partecipazione.

Tanto premesso, va rilevato che, come emerge ex actis, il Comune di Fasano, ad eccezione di un primo incontro preliminare tenuto il 15 febbraio 2019, non ha provveduto alla formale convocazione e all'ascolto delle associazioni di categoria prima di procedere all'adozione dell'impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019.

Non v'è, infatti, alcuna traccia documentale dello svolgimento di una riunione con gli esponenti delle "associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive".

Ciò integra l'aperta violazione dell'art. 4 comma 3 del D.L.gs. n. 23 del 2011, a nulla rilevando che l'Amministrazione Comunale abbia eventualmente tentato di porvi rimedio ex post con lo svolgimento, a Regolamento già approvato, di alcuni incontri (peraltro) informali. Né, alla stessa maniera, il vizio procedimentale in parola può ritenersi superato con la successiva adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 81 del 28 novembre 2019 di modifica del Regolamento (che, peraltro, dà atto in parte motiva della circostanza che solo "nel corso del tempo si è manifestata l'esigenza di avviare il confronto con le associazioni di categoria, nonché con le strutture ricettive del territorio").

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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