L’attività normativa della Regione Lazio nell’emergenza Covid-19 (2/2020)

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Alla data del 3 luglio 2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio risultano pubblicati più di cento atti relativi all’emergenza pandemica tuttora in corso. Fra di essi, si annoverano ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, decreti presidenziali emanati dallo stesso Presidente in qualità di Commissario ad acta nominato dal Consiglio dei Ministri per il risanamento finanziario della sanità regionale (delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018), delibere della Giunta Regionale (fra cui tre che intervengono in materia regolamentare) e leggi. Di tali atti, si concentra l’attenzione sugli esemplari aventi carattere (formalmente e/o sostanzialmente) normativo, ovvero le ordinanze presidenziali, le leggi e i regolamenti regionali. Verrà fatto poi cenno anche ad una recente modifica del regolamento dei lavori del Consiglio Regionale.

Per quanto riguarda le ordinanze presidenziali, esse rinvengono la loro base giuridica (al di là del costante riferimento all’art. 32 Cost. in apertura del provvedimento) nell’art. 32 della l. 833/1978, spesso evocato congiuntamente all’art. 50 d. lgs. 267/2000 (cd. “TUEL”) e all’art. 117, comma 1 d. lgs. 112/1998. Meno frequenti sono invece i richiami puntuali a norme che hanno visto la luce nello specifico contesto dell’emergenza in corso e che pure in astratto si presterebbero ad identica funzione, come gli artt. 1, comma 1 e 2 del d. l. 6/2020, l’art. 3, comma 1 del d. l. 19/2020 e, più di recente, l’art. 1, commi 2, 14 e 16 del d. l. 33/2020. Dal punto di vista contenutistico, invece, si evidenzia come gran parte degli interventi presidenziali abbiano carattere settoriale o quasi settoriale, andando a dettare le norme emergenziali ritenute necessarie per contenere il contagio epidemico in specifici contesti (trasporti, svolgimento di attività commerciali, gestione dei rifiuti, pratica di agricoltura e allevamento, turismo, caccia…). A questo proposito, da ultimo, si vedano le ordinanze del 25 giugno 2020, n. Z00049, in materia di centri per la famiglia e spettacoli, e quella del 2 luglio 2020, n. Z00050, in materia di sport. Peraltro, non sono mancate norme limitative in via generale di libertà costituzionali come quella di circolazione (da ultimo, si veda l’ordinanza del 2 giugno 2020, n. Z00045, adottata nell’imminenza della riapertura dei movimenti interregionali e che elenca una serie di ipotesi in cui rimangono vietati gli spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione).

Più in particolare, si segnalano i plurimi interventi di contenimento comunale operati dal Presidente della Regione fra il mese di marzo e quello di aprile, dettando norme eccezionali per i Comuni di Fondi (ordinanza del 19 marzo 2020, n. Z00012, cui ne sono seguite altre), Nerola (ordinanza del 25 marzo 2020, n. Z00016, cui sono seguite altre norme), Contigliano (ordinanza del 30 marzo 2020, n. Z00021, cui sono seguite altre norme), Celleno (ordinanza del 10 aprile 2020, n. Z00025), Rocca di Papa (ordinanza del 14 aprile 2020, n. Z00027) e Campagnano (ordinanza del 18 aprile 2020, n. Z00033). Vale la pena sottolineare come in tutti questi episodi sia stato preventivamente sentito, oltre al Sindaco e al Prefetto interessati, anche il Comitato Tecnico-Scientifico istituito dal Capo della Protezione Civile con ordinanza n. 630 (prassi non seguita negli altri casi). È espressamente stabilito in pressoché tutti i provvedimenti in questione che i medesimi siano trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti territorialmente interessati (con richiesta agli stessi di trasferire, a loro volta, l’atto ai Sindaci).

Per ciò che concerne invece i regolamenti accennati sopra, si annota che il primo ("Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, della procedura istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s. m. i”, adottato con delibera della Giunta Regionale del 16 aprile 2020, n. 178 e integrativo della legge regionale in materia di opere e lavori pubblici), giacché tocca molti aspetti salienti dell’iter con cui l’ente beneficiario ottiene il finanziamento pubblico ai sensi della l. r. 88/1980 (modalità di rendicontazione delle spese, istruttoria…), è stato approvato dall’esecutivo laziale disponendo contestualmente alcune deroghe volte a semplificare e flessibilizzare temporaneamente il procedimento (si veda il punto 2 della delibera, che esenta l’ente beneficiario dall’obbligo di stipulare un contratto di fideiussione e rende meno rigidi i tempi e i modi del pagamento allo stesso degli acconti). Il secondo (adottato con delibera della Giunta Regionale del 19 giugno 2020, n. 376) consiste invece in una puntuale sospensione o differimento, per la durata dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, di alcuni degli eterogenei termini per adempimenti fissati dal regolamento regionale sull'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile (r. r. 18/2019). Il terzo, poi, detta disposizioni provvisorie in materia di erogazione di contributi per gli spettacoli dal vivo (r. r. 18/2020, adottato con delibera della Giunta Regionale del 19 giugno 2020, n. 377, che deroga al r. r. 16/2019).

Dal punto di vista dell'attività legislativa, invece, si registra unicamente l'adozione di una brevissima legge (tre articoli) che ha sospeso, per la durata della stagione estiva del 2020 e al fine di “fronteggiare la crisi del sistema economico della Regione causata dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori”, le restrizioni previste dal regime ordinario delle vendite promozionali e di quelle di fine stagione (art. 1 della l. r. 27 maggio 2020, n. 2, che aggiunge i commi 8-bis a 8-ter all'art. 34 della l. r. 22/2019 contenente il “Testo unico del commercio”). Si ricorda poi che tale periodo di sospensione può essere prorogato dalla Giunta previo parere della Commissione consiliare competente e “sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative” (nuovo comma 8-ter, introdotto dal già ricordato art. 1 della legge in esame).

Infine, merita una menzione a parte la modifica al regolamento del Consiglio Regionale apportata con delibera consiliare del 7 maggio 2020, n. 1. A mezzo di tale decisione, infatti, l'organo legislativo regionale ha inserito nel proprio regolamento dei lavori un Capo XIII-bis rubricato “Sedute dell'Aula, della Commissioni consiliari e degli organi interni del Consiglio in modalità telematica” (nuovi artt. 50-bis e 50-ter) e aperto così le porte allo svolgimento “da remoto” delle attività consiliari, purché in presenza di “comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri” (art. 50-bis, commi 1 e 7) e sempre “attraverso l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l’identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l’espressione del voto anche a scrutinio segreto” (art. 50-bis, comma 2).