La sentenza sul c.d. “caso Cappato”, di rilievo anche nei suoi profili concernenti le fonti del diritto ed i rapporti tra organi costituzionali (1/2020)

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Sentenza n. 242/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 22/11/2019 – pubblicazione in G. U. 27/11/2019, n. 48

Motivo della segnalazione

La sentenza n. 242 ha dichiarato illegittimo l’art. 580 cod. pen., per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Tralasciando in questa breve segnalazione i delicati profili di merito, si pone in luce come essa sia stata preceduta nello stesso giudizio dall’ordinanza n. 207 del 2018 con la quale, già prospettando profili di incostituzionalità della norma scrutinata, la Corte aveva rinviato la trattazione delle questioni a una successiva udienza, per consentire al Parlamento la riflessione e l’iniziativa in merito al bilanciamento tra i valori coinvolti.
Nella nuova udienza, a quasi un anno dall’ordinanza di cui si è appena detto, si è preso atto che nel tempo intercorso non è sopravvenuta nessuna normativa e che numerosi progetti di legge non hanno avuto seguito.
Dunque, statuisce la Corte, «In assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018. Non è a ciò d’ostacolo la circostanza che – per quanto rilevato nella medesima ordinanza […] – la decisione di illegittimità costituzionale faccia emergere specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese. Il rinvio disposto all’esito della precedente udienza risponde, infatti, con diversa tecnica, alla stessa logica che ispira, nella giurisprudenza di questa Corte, il collaudato meccanismo della “doppia pronuncia” (sentenza di inammissibilità “con monito” seguita, in caso di mancato recepimento di quest’ultimo, da declaratoria di incostituzionalità). Decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità», pena il crearsi di “zone franche” immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più inaccettabili quando, come in questo caso, sono in gioco diritti fondamentali.
La Corte ha quindi fornito numerose indicazioni per il riempimento del vuoto normativo, auspicando in conclusione con forza un intervento del Parlamento.