La stretta interdipendenza tra l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi in materia di spesa sanitaria regionale e la garanzia dei LEA (2/2020)

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Sentenza n. 62/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 10 aprile 2020 – Pubblicazione in G.U. del 15/04/2020, n. 16

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 62 del 2020 la Corte costituzionale, facendo seguito alla pronuncia n. 197 del 2019, è tornata ad occuparsi del ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di alcune disposizioni della legge di stabilità per l’anno 2018 della regione Sicilia (legge 8 regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), in riferimento agli articoli 81, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e) ed m), e comma terzo, della Costituzione.

La parte principale della pronuncia in esame riguarda la complessa e annosa questione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione in materia di spesa sanitaria regionale. La Regione Sicilia presenta infatti – a differenza delle altre regioni a statuto speciale che hanno acquisito totale autonomia finanziaria nel finanziamento dell’assistenza sanitaria – un sistema di finanziamento del servizio sanitario regionale ancora incentrato, per oltre la metà della spesa sanitaria, sul concorso dello Stato annualmente erogato attraverso i trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale. Il percorso avviato ai fini del completo trasferimento della spesa sanitaria a carico della Regione e che, da tempo, vede contrapporsi lo Stato e la Regione nell’ambito della più generale trattativa per la riforma delle norme di attuazione dello statuto e delle regole concernenti la compartecipazione ai tributi erariali, non ha ad oggi trovato compiuta definizione all’interno di un accordo tra i due livelli di governo.
In tale contesto, il Governo ha impugnato, tra gli altri, l’articolo 31, commi 4 e 5, della legge regionale siciliana n. 8 del 2018, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettere e) ed m), e terzo comma, Cost., in relazione alla tutela della salute. In particolare, la previsione di cui al citato art. 31, comma 4, nella parte in cui autorizza a iscrivere in bilancio una somma per la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale, non terrebbe conto – secondo le doglianze di parte statale – del fatto che le maggiori risorse devono invece essere finalizzate alla copertura degli ulteriori oneri sanitari e non potrebbero essere destinate ad altri scopi. Il comma 5 del medesimo articolo 31, disponendo la retrocessione delle accise a favore della Regione senza il contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, determinerebbe oneri a carico del bilancio dello Stato privi della necessaria copertura finanziaria. Con il risultato, da un lato, di un pregiudizio all’equilibrio di bilancio in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.; dall’altro, di un vulnus alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in considerazione anche del fatto che la Regione Sicilia è stata soggetta al piano di rientro a partire dal 2015 e permane in situazione di disavanzo, con conseguente necessità di risanamento.
Tanto premesso, con specifico riferimento alle censure di parte ricorrente sopra richiamate, la pronuncia in esame presenta profili di interesse per l’espressa affermazione circa la stretta correlazione che, ad avviso della Corte, sussiste tra l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi e la garanzia del soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario (LEA). Il pregiudizio derivante da una approssimativa o non corretta determinazione delle risorse destinate a sostenere la spesa sanitaria non rileva esclusivamente a livello contabile, ma si estende all’effettività del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e alla corretta ed efficace erogazione della prestazione sanitaria.
Le ripercussioni di una errata quanto imprecisa quantificazione delle risorse da parte dell’amministrazione regionale si ripercuote sulla adeguatezza della copertura finanziaria individuata a livello legislativo, determinando da un lato squilibrio tra entrate e spese, in violazione dell’art. 81 Cost., dall’altro il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m). Ciò fornisce, inoltre, l’occasione alla Corte per ribadire non solo che «la trasversalità e la supremazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali», ma altresì che non dovrà mai esserci una ponderazione in termini di sostenibilità economica tra dimensione finanziaria e attuazione dei LEA, perché la valutazione circa la «necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa».