Nei casi di delega legislativa finalizzata al riordino, il margine di discrezionalità del legislatore delegato per l’introduzione di soluzione innovative è assai limitato (2/2020)

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Sentenza n. 61/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 10 aprile 2020 – Pubblicazione in G.U. del 15/04/2020, n. 16

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 61 del 2020 la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, ha affrontato la questione relativa ai limiti che il legislatore delegato incontra nell’esercizio di una delega finalizzata al riordino di una data disciplina o materia.

In particolare, nella pronuncia in esame la questione sottoposta al vaglio dei giudici costituzionali dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale regionale per l’Umbria, prende le mosse dall’applicazione, nell’ambito del giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale nei confronti di un pubblico dipendente che aveva falsamente attestato la propria presenza in servizio, della disposizione in materia di risarcimento del danno all’immagine, introdotta nel decreto legislativo n. 165 del 2001 in occasione dell’esercizio della delega recata dall’art. 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Ad avviso del giudice rimettente, «in ragione della natura di mero “riordino” del decreto legislativo in materia disciplinare, fissata espressamente dall’art. 17 della legge n. 124 del 2015, […] il legislatore non avrebbe potuto introdurre norme di diritto sostanziale volte a fissare criteri di liquidazione del danno all’immagine da falsa attestazione della presenza in servizio fissando una soglia sanzionatoria inderogabile nel minimo, che potrebbe essere sproporzionata rispetto al caso concreto». Da qui, l’asserita violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega ad opera dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016.
La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di danno all’immagine e aver sinteticamente ripercorso l’evoluzione normativa che ha condotto alla sua configurazione nei casi di alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, ha passato al vaglio la natura e le finalità della delega conferita al Governo dall’art. 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015, anche mediante l’esame dei relativi atti e lavori preparatori.
Ciò ha condotto i giudici costituzionali a rilevare che non solo «la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa», ma che tale delega è, altresì, ricompresa nel contesto di una più ampia e generale delega in materia di semplificazione e riordino in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
L’applicazione del criterio di stretta inerenza alla delega – che in quanto delega per il riordino «concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante» – rende inequivocabile il contrasto della disposizione censurata con l’art. 76 Cost. e ne determina, quindi, la dichiarazione di illegittimità costituzionale.