La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nelle Province autonome: norme di attuazione statutaria e deroghe alla legislazione statale in materia di attività venatoria (2/2020)

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Sentenza n. 51/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 12/3/2020 – Pubblicazione in G.U. 18/3/2020 n. 12

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 51/2020 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 24/1991 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia) e dell’art. 1 del d.lgs. n. 239/2016 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio). I parametri invocati sono l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – in relazione all’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 (recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) – e gli artt. 8, primo comma, e 103 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Regolando l’attività venatoria nella Provincia autonoma di Trento, le disposizioni impugnate autorizzano l’esercizio della caccia in maniera cumulativa, e cioè sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso. Così facendo, la disciplina dettata dal legislatore provinciale trentino risulta derogatoria rispetto all’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992, che invece impone la scelta fra tre possibili forme di esercizio della caccia. Tale disciplina trova il suo fondamento nell’art. 1 del d.lgs. n. 239/2016, che ha apportato modifiche alle norme di attuazione statutaria: tale disposizione dispone una deroga – valida per la Provincia autonoma di Trento – al principio della caccia di specializzazione, previsto nella già citata legge n. 157/1992.
Sulla base di un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 341/2001, 213/1998, 160/1985, 212/1984, 151/1972), il giudice delle leggi giunge alla conclusione che le norme di attuazione sono espressive di un potere attribuito dall’art. 107 dello statuto stesso in via permanente e stabile; nel loro ambito di competenza, perciò, tali norme di attuazione sono in grado di derogare alle leggi ordinarie.
Né si potrebbe sostenere che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che l’art. 117 Cost. attribuisce all’esclusiva competenza del legislatore statale, sia estranea alle competenze della Provincia autonoma. In una recente pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha affermato che “[n]el loro insieme, le competenze statutarie delle Province autonome assicurano la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’habitat alpino, giustificano l’attribuzione della competenza all’esercizio della deroga all’autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso dalle leggi provinciali impugnate ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti” (sentenza n. 215/2019).