Il rispetto dei principi fondamentali del diritto del bilancio: la rilevanza della relazione finanziaria di accompagnamento (3/2020)

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Sentenza n. 143 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito dell’8/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2020 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 143/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili oppure rigettato, “nei sensi di cui in motivazione”, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La legge regionale impugnata restringe l’efficacia delle misure di contenimento della spesa introdotte dalla l.reg. Calabria n. 3/2015. La difesa erariale dubita, fra l’altro, dell’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dall’art. 2 della l.reg. Calabria n. 30/2019 a prevenire un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata. Ciò darebbe luogo a una violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.

Mentre la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. è dichiarata inammissibile, la Corte dichiara le altre questioni infondate, “nei sensi di cui alla motivazione”. La violazione degli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.  – principi fondamentali del diritto del bilancio – dev’essere apprezzata alla luce dell’istruttoria compiuta nel corso dell’iter legislativo regionale. Secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte, i lavori preparatori di una legge, pur non legittimando interpretazioni contrastanti col tenore delle disposizioni approvate, contribuiscono pur sempre alla corretta interpretazione del testo. In questo caso, la relazione finanziaria che accompagnava il progetto di legge attestava che le disposizioni in esso contenute non comportavano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, stante l’invarianza delle previsioni di spesa relative all’ammontare dei trasferimenti ordinari per gli enti interessati. Le disposizioni impugnate, perciò, devono essere interpretate nel senso che esse non devono determinare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale, alla luce della clausola d’invarianza finanziaria dell’art. 2 della legge impugnata, “la cui natura di vincolo sostanziale, e non di clausola ‘di mero stile’, è appunto suffragata dalla citata relazione finanziaria di accompagnamento”.

Per questa ragione – ed entro questi limiti – le questioni di legittimità costituzionale della l.reg. Calabria n. 30/2019 risultano infondate.