La Corte salva una legge regionale d’interpretazione autentica in ambito urbanistico (3/2020)

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Sentenza n. 119 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 23/06/2020-  Pubblicazione in G.U. 24/06/2020, n. 26

Motivo della segnalazione

La decisione in questione concerne le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.

La disciplina de qua, a detta del giudice rimettente, avrebbe consentito “la deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, in tal modo ledendo, da un lato, l’esclusiva potestà legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, dall’altro, l’autonomia dei Comuni nella pianificazione del loro territorio e, infine, la parità di trattamento dei proprietari frontisti nell’esercizio dello ius aedificandi.”

La Corte ha valutato le questioni come infondate.

Tuttavia, la Consulta sottolinea alcuni punti che rendono meritevole la decisione in questione meritevole di una breve segnalazione.

In primo luogo, la Corte costituzionale richiama l’esistenza di un punto di equilibrio fra la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio ex art. 117, terzo comma, Cost., individuato, da un punto di vista normativo, nell’art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968. La competenza statale si giustifica “in quanto con la stessa si intende assicurare che i rapporti interprivati siano disciplinati nell’intero territorio della Repubblica secondo criteri di identità”; tuttavia, “certamente non può essere invocata con riferimento alle discipline locali, che, per quanto integrative del codice civile, sono destinate ad operare in ristretti ambiti territoriali. In effetti, esse trovano il loro fondamento proprio nell’autonomia degli enti locali in un contesto normativo nel quale ancora non erano state introdotte, con la Costituzione repubblicana, le autonomie regionali.”. Inoltre, il fatto che la disciplina in questione sia correlata al governo del territorio la giustifica “tanto rapporto con la competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile, così la legittima nel rapporto con le funzioni comunali di pianificazione territoriale”. In questo senso, “Oltre a non violare l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riguardo all’esclusiva potestà legislativa dello Stato in materia civilistica, l’art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 pertanto neppure viola gli artt. 5, 114, secondo comma, 117, sesto comma, e 118 Cost. riguardo all’autonomia regolamentare dei Comuni in materia pianificatoria.” (punto 7 del ‘considerato in diritto’). È interessante notare che la Corte, nel valutare le questioni inerenti a quest’ambito, fa riferimento a una lettura dinamica del principio di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost.: si ricorre, quindi, a un criterio di proporzionalità nel valutare il sacrificio della potestà regolativa comunale imposto dalla fonte regionale. A differenza di quanto avvenuto in passato, la disciplina de qua supera indenne anche questo scrutinio.

Infine, va sottolineato un punto che non è stato oggetto di una censura specifica: il fatto che la regione sia intervenuta con una norma di interpretazione autentica è giustificato, in questo frangente, dal fatto che si erano succeduti, nella materia in questione, diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti.