Ordinanza contingibile e urgente e obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (1/2021)

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CONS. STATO, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1192
L'ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio.
Alla luce del chiaro tenore letterale di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio è effettuata, tra gli altri presupposti, solo "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (...)".

Nel caso di specie, la natura contingibile e urgente dell'ordinanza osta all'applicazione della previsione, avendo dovuto, il Comune di Rutino, intervenire con solerzia e tempestività a seguito di segnalazioni da parte di alcuni concittadini, di un sopralluogo della polizia municipale nel mese di giugno del 2016 e di un accertamento tecnico compiuto dall'Arpa, che attestava, nel luglio del 2016, che il materiale depositato conteneva effettivamente amianto.
In ogni caso, sul piano contenutistico, si tratta di un atto dovuto nei confronti del soggetto che si trova nella condizione oggettiva di avere la disponibilità del bene, sicché ai sensi dell'art. 21-octies della medesima legge n. 241/1990, l'atto non sarebbe comunque annullabile, essendo stato dimostrato che lo stesso non avrebbe potuto assumere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, alla luce dei menzionati riscontri tecnici compiuti dalla polizia municipale e dall'Arpa.