Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2021)

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CONS. STATO, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375

Per consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Sez. II, 20 dicembre 2019, n. 8634), il potere previsto dall'art. 50 T.U.E.L. (in precedenza, rinvenibile nell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142) può essere esercitato per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini in materia di sanità ed igiene, ovvero per ragioni di edilizia e di polizia locale.

I presupposti per l'adottabilità dei provvedimenti contingibili e urgenti sono costituiti:
- dalla impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (l'urgenza);
- dalla impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (la contingibilità).
Condizioni imprescindibili per l'adozione dell'ordinanza sindacale di che trattasi sono, dunque, la necessità, intesa come situazione di fatto che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare, nonché l'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).
Il potere in discorso, come si è visto volto a fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, trova legittima espansione in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni.
I sopra indicati presupposti non ricorrono, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero laddove la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.
Il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente trova, per effetto delle riferite coordinate interpretative, fondamento nella dimostrata presenza dell'esigenza di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), ovvero una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza sia sorta in epoca antecedente.
Quanto alla fattispecie all'esame, è incontestata la presenza di una situazione di pericolo connotata da attualità e gravità (e, quindi, di un rischio concreto di un danno grave e imminente), in ragione dell'acclarata situazione di degrado igienico-ambientale e di precarietà strutturale, denotante l'immobile.
Deve, al riguardo, disattendersi la censura con la quale è stata denunciato l'omesso, previo, svolgimento di idonei approfondimenti istruttori, atteso che l'adozione dell'atto de quo è stata preceduta dallo svolgimento di un complesso di rilievi, emergenti anche da accertamenti effettuati in loco, dimostranti la presenza di condizioni che rendevano indifferibile un intervento idoneo a scongiurare il prodursi di conseguenze pregiudizievoli - sotto il profilo igienico-ambientale, nonché con riferimento alla incolumità delle persone - rivenienti dalla presenza abitativa nel Condominio.