Regolamento per l’accesso ai servizi sociali e modalità di partecipazione ai costi (3/2021)

Stampa

CONS. STATO, sez. I, parere 11 agosto 2021, n. 1397

Il ricorso attiene alla complessa e rilevante questione relativa al rapporto fra la tutela dei diritti costituzionali delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie e la sostenibilità finanziaria dei servizi socio-sanitari ad essi dedicati. La vicenda (già affrontata dal Consiglio in sede giurisdizionale, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) riguarda in particolare le famiglie di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili che propongono ricorso avverso le determinazioni dei comuni che hanno indicato le modalità di compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo.

La Sezione ritiene pertanto che sia illegittima la previsione di un onere contributivo fisso anche nel caso di redditi nulli. Le determinazioni gravate recano, infatti, la previsione di una compartecipazione dei beneficiari delle prestazioni in argomento ai relativi costi che, peraltro, nella determinazione della tariffa minima prescindono dall’esistenza di un reddito secondo l’accertamento ISEE e quindi, pur inizialmente assegnando un rilievo all’ISEE, finiscono contraddittoriamente per porre nel nulla le indicazioni vincolanti che reggono il descritto sistema.
Come già osservato dal Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE. Inoltre, operando in tal modo, viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti disabili.
Ragionando diversamente vi sarebbe un contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Tutto ciò affermato, non va sottaciuta la necessità – in modo condivisibile evidenziata dal comune di Varese nelle sue deduzioni – di contemperare l’accesso alle prestazioni con la sostenibilità finanziaria delle stesse. La Sezione, pur condividendo tale ultimo principio, precisa tuttavia che il “giusto punto di equilibrio” debba trovarsi con soluzioni – appartenenti alla sfera della discrezionalità amministrativa – che siano rispettose del delineato quadro.