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Itinerari regionali nella prospettiva di una disciplina post-pandemica (3/2021)

Nel periodo qui considerato vanno segnalati alcuni interventi legislativi regionali su temi diversi, ma che si inquadrano, vuoi per tempistica, vuoi per contenuti, in una prospettiva di accompagnamento alla fase centrale e finale della pandemia ancora in atto, in quanto diretti a disciplinare settori la mancanza della cui disciplina è stata acuita dalla pandemia stessa.

 

Tra questi, si segnala quello in materia di tutela e sicurezza del lavoro della l. r. Toscana 4 giugno 2021, n. 18, recante "Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali". Si tratta della prima legge in Italia diretta a regolare la sicurezza dei cd riders. Questo intervento legislativo risulta dichiaratamente volto a perseguire la finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’art. 4, co. 1, lett. a) dello Statuto, la prima, cioè, delle finalità prioritarie di cui la Regione Toscana si è stabilmente dotata. La legge detta disposizioni per incrementare sia la salute e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro, sia la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

A questo fine, la legge prevede una pluralità di strumenti, tra cui: 1) la sottoscrizione di accordi di collaborazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, collegandosi alla l. r. 4 giugno 2019, n. 28, recante “Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità”; 2) la Programmazione, in coerenza con quanto definito a livello nazionale con l’intesa siglata il 6 agosto 2020 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, delle azioni di competenza regionale per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.

Quanto ai lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, si dispone la redazione un Documento tecnico di valutazione dei rischi, da approvarsi da parte della Giunta Regionale con apposita delibera ai sensi del d. lgs. n. 81/2008; tale documento rappresenta la base per impostare le forme di tutela necessarie per questa specifica categoria di lavoratori, dove verranno definiti i percorsi formativi mirati, le dotazioni dei dispositivi di sicurezza e la sorveglianza sanitaria. In particolare, nel Documento tecnico sono programmate una serie di azioni al fine di redigere un codice d'informazione e comportamento per una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti gli operatori della cosiddetta "economia digitale" e per garantire dignità al lavoratore "flessibile" e competitività alle imprese, quali soggetti attuatori di una politica condivisa per il lavoro in sicurezza.

In proposito, è previsto il termine del 31 gennaio 2022, entro il quale la Giunta regionale dovrà trasmettere al Consiglio regionale una Relazione sullo stato di elaborazione del Documento tecnico, sull’analisi dei rischi di questa categoria di lavoratori e sull’avvio dell’attività di vigilanza. Al Consiglio Regionale è riconosciuta esplicitamente una funzione di indirizzo per le attività da intraprendere nell’anno successivo.

Di grande rilievo, stavolta in materia di ordinamento della comunicazione, è la l. r. Puglia 6 agosto 2021, n. 32, recante “Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide”. Si tratta della seconda legge approvata in Italia da una Regione, dopo la l. r. Umbria n 31 del 2013, approvata rapidamente in meno di quattro mesi dalla presentazione della proposta di legge. Con questa legge, la Regione riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale: perciò, promuove la cultura digitale al fine di garantire la più ampia disponibilità ai servizi e reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale. La legge in questione assume di collocarsi nel contesto attuativo dell’art. 3, comma 2, della Costituzione.

Lo strumento scelto dal legislatore consiste principalmente nell’erogazione di contributi per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti che vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate. A questa prima linea di intervento se ne affianca un’altra, volta ad incentivare le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del dispositivo, la Giunta regionale avrebbe dovuto adottare un apposito Regolamento attuativo, che, nonostante la scadenza del 19 novembre, non risulta ancora adottato. A tale regolamento la legge rimette l’individuazione della consistenza della sovvenzione, del tetto Isee familiare, nonché di specifiche premialità per i nuclei familiari con figli in età scolare. Quanto alla seconda linea di intervento, va segnalato che tramite bandi pubblici annuali verranno elargiti contributi a soggetti pubblici e privati che promuovono eventi di informazione sensibilizzazione e formazione diretti a diffondere le competenze digitali di base sul territorio regionale.

Nella legge (che per l’anno 2021 prevede lo stanziamento di 400.000 euro) degna di nota è la previsione di una “clausola valutativa”, che valorizza la funzione di controllo del Consiglio regionale, riconosciutagli in ordine alla realizzazione di quanto contemplato nella norma, di cui è chiamato a valutare i risultati. La Giunta regionale, dopo due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, dovrà presentare alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge.

In materia di sostegno psicologico, si segnalano ben tre leggi, una della Regione Lombardia ( 6 agosto 2021, n. 16), una della Regione Marche (6 agosto 2021, n. 23) e l’altra della Regione Campania (3 agosto 2020, n. 35), quest’ultima impugnata dal Governo  davanti alla Corte costituzionale che, con sentenza 13 dicembre 2021, n. 241 ha respinto il ricorso. Le prime due leggi leggi istituiscono il "servizio psico-pedagogico nelle scuole": si tratta delle prime leggi regionali in questa materia.

La legge regionale della Lombardia, modificando la l. r. n. 19 del 2007, prevede che la Regione promuova, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico regionale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica e per il benessere della persona. Questo erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti di supporto alla dirigenza scolastica è rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e per gli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il Servizio previene ed interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19 e promuove il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

La legge regionale delle Marche istituisce il Servizio di psicologia scolastica con una formulazione più ampia, in quanto viene configurato come l’insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola. Il Servizio è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo che opera nell’ambito scolastico, ed opera in coordinamento e collegamento con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici.

Di portata più generale (e non limitata al settore scolastico) è, invece, la legge regionale della Campania che opera la scelta di istituire il Servizio di psicologia di base a sostegno dei bisogni assistenziali emersi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 allocandolo presso i distretti sanitari delle ASL. Secondo quanto previsto dalla legge regionale, le attività saranno assicurate da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale nell’ambito di ciascuna Azienda Sanitaria Locale a livello dei distretti sanitari di base, con il compito di sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Tali attività saranno finalizzate a: a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso; b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione; c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura; d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali; e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19.

Significativo il coinvolgimento, da parte della Regione Campania, dell’Ordine Psicologi Campania nell’elaborazione di una legge che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. con l’obiettivo di fornire un primo livello di servizi di cura psicologica accessibile a tutti indistintamente e costituendo al tempo stesso un filtro per i livelli secondari di cura.

A questo intervento legislativo generale della Regione Campania se ne affianca uno speciale sull’istituzione, come negli altri due casi, del servizio di Psicologia scolastica, ancora in itinere.

In una prospettiva, invece, di sistema, non legata all’emergenza pandemica, viene in evidenza il Regolamento r. Toscana n. 33/2021 "Modifiche al Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato". Si tratta di una nuova modifica del regolamento sull'accreditamento socio-sanitario (già modificato con il Regolamento n. 86 del 2020) che la legge regionale del 2009 disciplina solo per sommi capi, secondo un modello di intervento normativo appositamente scelto fin dall’inizio, che viene in questa sede confermato, adattandone il contenuto.

L’art. 11 della l. r.  82/2009 rinvia, infatti, ad apposito regolamento di attuazione la previsione dei requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio delle modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, del numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, delle modalità di scelta e delle cause di incompatibilità dei medesimi, nonché delle modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e delle modalità attuative dei processi informativi.

In ordine a ciò, con il Regolamento n. 33 del 2021 viene completato, a seguito di apposita istruttoria, l’aggiornamento delle tipologie di strutture individuate dall’articolo 21 della l.r. Toscana n. 41/2005, relativa alla nuova struttura residenziale multiutenza, che svolge prevalente funzione tutelare, offre attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accoglie soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare. La modifica contiene i requisiti generali richiesti per ottenere l’accreditamento, definendo i requisiti generali necessari alla struttura residenziale multiutenza, per essere accreditata.

L’intervento in questione completa, a sua volta, la DGR 245/2021 per cui in attuazione dell’art. 3, comma 6, delle L.R. 82/2009, vengono approvati i requisiti per l’accreditamento relativi a: strutture residenziali e semiresidenziali; servizi di assistenza domiciliare e per il servizio di assistenza domiciliare erogato da operatori individuali; gli altri servizi alla persona. Vengono altresì approvati gli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti per: le strutture residenziali e semiresidenziali; i servizi di assistenza domiciliare; gli altri servizi alla persona.

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