Novità della Regione Valle d’Aosta (2/2021)

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Periodo di riferimento: marzo/aprile – agosto 2021

Nel periodo in osservazione, si segnalano diversi interventi regionali connessi alla gestione della pandemia da Covid-19 e delle sue conseguenze, ai quali si aggiunge una produzione legislativa “ordinaria”, in un quadro politico-partitico tuttora molto instabile; di conseguenza, il programma della Giunta regionale – sempre più in discussione all’interno della maggioranza – stenta a prendere forma e le iniziative legislative sembrano spesso dettate da ragioni di necessità o visibilità più che da un preciso piano politico.

Di seguito le leggi approvate, con una sintesi dei contenuti di quelle ritenute più significative.

 

Legge regionale 29 marzo 2021, n. 3 – Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

La legge regionale riconosce un’indennità che varia dai 1000 ai 1500 euro a diverse categorie di soggetti disoccupati che siano stati titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato nel periodo tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 e abbiano cessato di beneficiare della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale (NASpI) nel periodo tra il primo novembre e la data di entrata in vigore della legge.

Legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 – Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali.

La legge regionale n. 4 del 2021 – oltre a sancire il blocco del reclutamento del personale da parte del Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) – contiene disposizioni urgenti per facilitare e velocizzare l’iter per l’incarico di segretari comunali, resosi necessario a seguito dell’approvazione della l.r. n. 15 del 2020. Quest’ultima legge reca una disciplina transitoria (in attesa di una più completa riforma della materia attesa entro la fine del 2021) in materia di ambiti territoriali di esercizio delle funzioni comunali, introducendo delle deroghe all’obbligo di esercizio associato delle stesse. Posto che tra le funzioni escluse dall’obbligo rientra il servizio di segreteria comunale e che alcuni Comuni hanno effettivamente deciso di avvalersi della deroga prevista dalla legge, è stato indispensabile agire per garantire che ci sia un sufficiente numero di soggetti incaricabili e che possano entrare in servizio rapidamente.

Legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 – Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Questa legge introduce un’ulteriore misura regionale in favore di famiglie, lavoratori e imprese colpite dagli effetti economici negativi della pandemia, disponendo misure di agevolazione in relazione al pagamento delle rate dei mutui contratti con la società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.).

Legge regionale 9 aprile 2021, n. 6 – Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021.

Legge regionale 27 aprile 2021, n. 7 – Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Questo intervento legislativo integra e adegua al contesto valdostano la disciplina nazionale in materia di esame di Stato introdotta dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e dalle successive ordinanze del Ministro dell’istruzione. Queste hanno disposto, per il secondo anno e in ragione della pandemia, la sostituzione delle tradizionali prove di esame con un colloquio nel quale avviene anche la discussione di elaborati realizzati dagli studenti.

Come risaputo, nella Regione Valle d’Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana e l’ordinamento scolastico valdostano è strutturato sul modello del c.d. bilinguismo integrale o totale. Da ciò deriva, in ambito scolastico, che «Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regio- ne, all’insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L’insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese». Pertanto, la parificazione statutaria si traduce in un equilibrio dello studio delle due lingue all’interno del monte ore delle scuole di ogni ordine e grado (tenendo conto delle peculiarità e delle maggiori flessibilità della scuola dell’infanzia) e nell’insegnamento di alcune materie attraverso l’utilizzo del francese, nell’ottica non solo di fare apprendere la lingua francese ma anche di veicolare i contenuti attraverso di essa.

Nell’ordinamento scolastico valdostano è inoltre prevista una serie di prove di conoscenza della lingua francese in corrispondenza di diversi ordini e gradi scolastici; si tratta di prove standardizzate (in aggiunta alle prove INVALSI, come previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 2016) per la valutazione delle competenze linguistiche di lingua francese (e inglese a partire dalla scuola secondaria di secondo grado) degli studenti valdostani, secondo i parametri europei del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Tali prove, definite ogni anno con decreto dell’Assessore competente in materia di istruzione, sono volte a verificare lo standard medio delle competenze linguistiche degli studenti delle scuole valdostane di ogni ordine e grado. Per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, la partecipazione a tali prove è condizione di ammissione all’esame di Stato (in situazioni non emergenziali).

Per gli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado è prevista doppia disciplina regionale ad hoc in merito alla valutazione della conoscenza della lingua francese. Invero, in primo luogo, la l.r. n. 11 del 2018 ha introdotto una prova di francese fino a quel momento inedita nell’ordinamento scolastico valdostano che è sostenuta prima dell’esame di Stato e la cui partecipazione è (in tempi ordinari) condizione per l’ammissione a quest’ultimo. La prova conduce a una valutazione che attesta, sulla base dei parametri del QCER, le competenze linguistiche degli studenti valdostani all’esito dell’intero percorso scolastico, garantendo loro una certificazione linguistica per la prima volta “spendibile” oltre i confini regionali. In secondo luogo, gli studenti valdostani possono scegliere la lingua (francese o italiano) con la quale svolgere l’esame di Stato e sostengono (in condizioni pre-pandemia) una terza prova scritta e parte del colloquio in francese.

La disciplina nazionale viene integrata da disposizioni di legge (e specificate da decreto assessorile) riguardanti le suddette prove sancendo che: parte del colloquio dell’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado sia rivolta alla discussione di un testo in lingua francese studiato nel corso dell’anno scolastico; la partecipazione alle prove di lingua francese previste al termine del primo e del secondo ciclo di studi non costituisce condizione per l’ammissione all’esame di Stato.

Legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 – Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 9 – Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 – Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 – Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Questo provvedimento legislativo, oggetto di ampio dibattito in sede di Consiglio regionale, dispone che (art. 1, c. 1): “Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, con proprio decreto, previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alla specie Canis lupus, può autorizzare il prelievo, la cattura e l'eventuale abbattimento di esemplari monitorati di detta specie, a condizione che non esistano altre soluzioni valide e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali azioni sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dei pascoli montani, di conservare i relativi habitat naturali, di assicurare la coesistenza del lupo con l'allevamento tradizionale di montagna, preservandone la produttività e prevenendo danni gravi, specificamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, e ad altre forme di proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nonché per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti e dei frequentatori, a vario titolo, del territorio regionale”.

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12 – Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale

Si tratta di una legge volta a promuovere alcune attività economico-sociali nell’ambito agricolo ritenute risorse “per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, nonché quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito” (art. 1, c. 1).

Le categorie di attività specificatamente promosse dal testo legislativo sono le fattorie sociali e le fattorie didattiche. Le prime sono quei soggetti che svolgono le attività di agricoltura sociale, ossia (art. 3, c. 1): inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, delle persone svantaggiate, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le famiglie; prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie didattiche e iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare, quali, ad esempio, agriasilo, agrinido e altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino all'adolescenza, e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica anche tramite iniziative educative assistenziali per adulti e anziani volte a promuovere la peculiarità del settore agricolo valdostano.

La seconda categoria è una tipologia di fattoria sociale che svolge attività educativa volta alla conoscenza del mondo rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, nonché alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali, in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

Le misure di sostegno per queste attività sono le seguenti (art. 11, c. 1): la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del d.lgs. 159/2011; la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense gestite da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali; nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati agroalimentari già attivi, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi; il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze europee, nazionali e regionali; forme di semplificazione amministrativa per gli aspetti funzionali e organizzativi inerenti allo svolgimento dell'attività di fattoria sociale e all'avvio di eventuali progetti sperimentali.

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 13 – Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021

Per ragioni legate alla gestione della pandemia da Covid-19, legge in esame posticipa la data dello svolgimento delle elezioni comunali del Comune di Ayas (che dovevano tenersi tra il primo maggio e il 15 giugno 2021), in linea con quanto previsto a livello nazionale, e, di conseguenza, proroga il mandato del Sindaco, del Vicensindaco e del Consiglio comunale (art. 1, c. 1).

Tale legge si occupa anche di prevedere il rinvio delle elezioni comunali che debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato (art. 1, c. 2), sancendo che se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il primo settembre 2021, allora le elezioni si terranno nello stesso turno indicato al comma 1. Altrimenti, se tali condizioni si verificassero successivamente, le elezioni si svolgeranno tra il primo maggio e il 15 giugno 2022.

Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 – Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Questo testo legislativo rappresenta l’attuazione della norma di attuazione contenuta nel d.lgs. n. 179 del 2010 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti) – così come modificato dal d.lgs. n. 174 del 2019 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di istituzione di un Collegio di revisori dei conti) – il quale prevede che con legge regionale venga istituito un Collegio dei revisori dei conti che funga da organo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della Regione.

Legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 – Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023

Insieme alle disposizioni con le quali è stato approvato l’assestamento al bilancio di previsione – dal quale è emerso un avanzo di amministrazione di 201 milioni di euro (di cui 185 di avanzo libero) – con questa legge la Regione introduce numerose misure di supporto all’economia valdostana in favore di diverse categorie di operatori economici, dei nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta, dei soggetti operanti nel mondo dello sport e delle professioni di montagna. Altre disposizioni sono inoltre dedicate al sostegno e al coordinamento delle politiche del lavoro, al finanziamento straordinario della spesa sanitaria regionale, al potenziamento del servizio scolastico.