La Convenzione internazionale in materia di eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro (1/2021)

Stampa

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (21G00007) (GU Serie Generale n.20 del 26-01-2021).

Con l’articolo 1 della Legge n. 4/2021 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro.

Con l’articolo 2 piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione.

La Convezione intende affermare il diritto di ogni individuo ad accedere ad un ambiente di lavoro  libero da violenza e da molestie. La violenza e le molestie nel mondo del lavoro rappresentano, infatti, violazione dei diritti fondamentali delle persona, minaccia alle pari opportunità e sono incompatibili con il lavoro dignitoso. La Convenzione intende, quindi, riconoscere l'importanza della cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano.

All’articolo 1 la Convenzione definisce “violenza e molestie” nel mondo del lavoro l’insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili (come pure la sola minaccia di porli in essere), anche occasionali, che possano determinare danno fisico, psicologico, sessuale o economico. Per “violenza e molestie di genere” la Convenzione intende la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere.

All’articolo 4 vengono definiti gli obblighi al cui rispetto sono tenuti i Paesi membri. In particolare, le disposizioni della Convenzione devono essere attuate dagli Stati membri attraverso l’adozione di leggi e regolamenti nazionali, tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali. Tali misure possono comportare anche l'ampliamento o l'adattamento delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e per l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Tale approccio contro violenza e molestie deve prevedere una strategia globale per l'attuazione di misure di prevenzione e di contrasto e l'istituzione e il rafforzamento dei azioni di monitoraggio. Deve altresì essere garantito per le vittime l’accesso a meccanismi di tutela giudiziale e di risarcimento, nonché l’istituzione di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie accompagnati in caso di condanna da misure sanzionatorie. Infine, gli Stati membri devono sviluppare forme di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate. All’articolo 10 sono poi definiti i meccanismi di ristoro e all’articolo 11 le azioni di orientamento e sensibilizzazione che gli Stati membri debbono adottare.

Ciascun Stato membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni e tiene conto della diversità della natura e della portata delle rispettive responsabilità.

In base alle previsioni dell’articolo 6 ciascun Membro si impegna anche ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione.

Anche agli articoli 7, 8, 9 della Convenzione sono posti obblighi di protezione a carico degli Stati membri. Ciascun Stato membro dovrà adottare misure adeguate al fine di controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro. Dovranno poi essere garantite, come già genericamente esposto all’articolo 4, modalità di facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci. Tali meccanismi possono consistere in procedimenti di denuncia e di indagine, nonché, se appropriato, in meccanismi di risoluzione delle controversie direttamente nei luoghi di lavoro. Inoltre, debbono essere previsti meccanismi di risoluzione delle controversie esterni ai luoghi di lavoro così come modalità di accesso ai tribunali o ad altre giurisdizioni. Sono, poi, da prevedere strumenti di protezione contro le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori. Debbono essere altresì previste misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime e misure per proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza nella misura massima possibile. Occorre poi che sia garantita l’esigenza di protezione della vita privata e della riservatezza anche con l’introduzione di sanzioni specifiche nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro. Le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro hanno diritto di accedere a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci.

Inoltre, devono essere riconosciuti gli effetti della violenza domestica e gli Stati membri devono adoperarsi per attenuarne l'impatto nel mondo del lavoro. Ai lavoratori deve essere assicurato il diritto di abbandonare una situazione lavorativa quando vi sono giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire pericolo serio ed imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra conseguenza. Deve essere consentito agli ispettorati del lavoro e alle altre autorità competenti, a seconda dei casi, di trattare la violenza e le molestie del mondo del lavoro, in particolare con l'adozione di misure immediatamente esecutive o l'interruzione dell'attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso alle autorità giudiziarie o amministrative ai sensi di legge.