Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2022)

Stampa

CONS. STATO, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7529

Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa).
Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.

La vicenda in esame, protrattasi per circa 3 anni, mostra, senz'altro, l'assenza del richiamato presupposto di urgenza; inoltre, è dubbia anche l'imprevedibilità della situazione di pericolo, di fatto paventata dalla ricorrente sin dal luglio 2019, allorché con l'ultima istanza di trasferimento ha dichiarato la sopravvenienza della indisponibilità prossima (a fine dicembre 2019) dei locali in cui è ubicata la farmacia in centro storico.
Tali circostanze avrebbero richiesto non solo una diversa tempistica da parte del Comune nell'interesse della comunità locale, ma anche una diversa interazione con la farmacia nella ricerca di possibili soluzioni concordate, come adombra lo stesso giudice di primo grado e come dimostrano anche gli ultimi fatti, di cui appresso.