Regolamento comunale degli uffici e dei servizi (2/2022)

Stampa

CONS. STATO, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4713
Il Regolamento uffici e servizi, ex art. 89 d.lgs. n. 267 del 2000, è un Regolamento sui generis, di competenza della Giunta (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000; cfr., nella specie, anche l’art. 36 dello Statuto del Comune di Fabriano) “proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda intrinsecamente collegata con il potere operativo” (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5143).


Va osservato, al riguardo, come il potere di organizzazione degli uffici sia ripartito ex lege tra gli organi politici e di vertice e i dirigenti: spetta all’amministrazione, e per essa agli organi di vertice, fissare «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici» e «indvidua[re] gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi», nonché «determina[re] le dotazioni organiche complessive» (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); spetta invece ai dirigenti il potere di «organizzazione delle risorse umane» (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001; art. 107, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000) e loro «amministrazione» (art. 107, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000), con poteri peraltro non comprimibili se non per legge (art. 107, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000; art. 4, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001).
Nella specie, la struttura organizzativa del Comune di Fabriano è conformata secondo un sistema articolato su tre livelli: Settori, Servizi e Uffici (cfr. l’art. 8/1, comma 2-4, Regolamento).
È pacifico al riguardo come competa alla Giunta comunale l’individuazione dei Settori, mentre è sottratta alla stessa la definizione e conformazione degli Uffici, di competenza dei dirigenti (cfr. l’art. 8/1, comma 6, Regol., come da ultimo modificato: “la individuazione, modifica o soppressione degli Uffici e la distribuzione delle risorse umane nei Servizi individuati dalla Giunta Comunale, è di competenza dei Dirigenti i quali gestiscono le risorse umane assegnate”).
È controversa piuttosto la individuazione dei Servizi, che ̶ rimessa alla Giunta dalle impugnate delibere modificative del Regolamento ̶ spetterebbe secondo l’appellante al dirigente (e, dunque, al responsabile del Settore) pena la violazione delle sue prerogative di autonomia.
La doglianza formulata non è condivisibile.
Il Regolamento definisce all’art. 8 quale “macrostruttura” “l’articolazione organizzativa di primo livello (settori) e la individuazione nei settori dei Servizi”, mentre la “microstruttura” è rappresentata dalla “articolazione organizzativa delle strutture elementari dell’ente all’interno dei settori e servizi (uffici)”.
Emerge dalla lettura complessiva del testo che, concretamente, la macrostruttura è composta dai Settori e dai Servizi, nella loro individuazione, benché la gestione delle risorse nell’ambito degli stessi sia rimessa al dirigente.
Il che non è di per sé né illegittimo o irragionevole, né violativo delle competenze dirigenziali: la doglianza si risolve infatti nel criticare in radice il fatto che il Servizio sia qualificato (quanto meno ai fini della sua individuazione, cioè enucleazione e conformazione quale aggregato operativo nell’ambito del Settore) alla stregua di macrostruttura, considerato appunto che è pacifico che per gli uffici «di maggiore rilevanza» (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001) l’individuazione spetta all’ente, e per esso all’organo di vertice, qui coincidente ratione officii con la Giunta (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.; cfr. anche il comma 2 del medesimo articolo).
Ma l’individuare i Servizi quali macrostrutture non è di per sé illegittimo, se non in caso di sviamento del potere applicativo esercitato, e cioè di concreta (irragionevole) riconduzione al livello dei “Servizi” di uffici di carattere minuto.
In tale contesto, l’autonomia organizzativa del dirigente è ben preservata in ragione della possibilità di istituire e organizzare Uffici nell’ambito dei Servizi individuati, gestendone il relativo personale, ciò che vale peraltro a soddisfare (e non contraddice) anche i principi di flessibilità e autonomia organizzativa ex art. 2, comma 1, lett. b), e art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.