Termine per impugnazione dei regolamenti comunali (2/2022)

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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 11 aprile 2022, n. 2445
Il TAR ricorda che il regime di impugnazione e, di conseguenza, il dies a quo del termine per impugnare i regolamenti e le deliberazioni della giunta o del consiglio comunali dipendono dalla natura sostanziale di tali atti, dovendo in via preliminare distinguersi a seconda che le prescrizioni negli stessi contenute abbiano carattere meramente programmatico, generale e astratto oppure concreto ed immediatamente lesivo.


Nell’ipotesi di norme regolamentari caratterizzate da profili di piena generalità e astrattezza, il termine per proporre l’azione di annullamento decorre non dalla sua pubblicazione all’albo pretorio, effettuata ai sensi dell’art. 124 TUEL, ma dal momento in cui interviene l’atto attuativo direttamente lesivo, perché solo allora l’interesse diventa concreto ed attuale (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 aprile 2019, n. 213).
L’atto applicativo, oltre a radicare l’interesse alla causa, determina infatti anche la legittimazione a ricorrere. In quest’ipotesi, invero, l’interesse all’annullamento del regolamento nella “categoria” o nella “classe” dei suoi potenziali destinatari è indifferenziato, seriale, adespota (nella sostanza un diffuso) che si trasfigura in interesse soggettivamente differenziato - e, quindi, legittimo - solo nel momento in cui il regolamento sia in concreto applicato nei confronti del singolo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).
Ove invece le prescrizioni in esso contenute siano direttamente lesive, la giurisprudenza applica la regola generale dell’immediata impugnazione delle delibere della giunta o del consiglio.
Nel caso di specie, non vi è dubbio circa il carattere immediatamente lesivo dell’impugnata deliberazione consiliare n. 40 del 23 novembre 2021, posto che i ricorrenti si dolgono del fatto che, con la stessa, siano state pretermesse le regole procedurali e sostanziali per la corretta e legittima approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, con violazione delle prerogative proprie dell’organo consiliare e, di riflesso, del loro ruolo dei consiglieri.