Leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia (3/2022)

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Legge regionale 1 luglio 2022, n. 9 

Disposizioni in materia di intermodalità.

L’atto normativo in questione interviene su precedente norma regionale al fine di prorogare e integrare un regime di contributi per la l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario nell’ambito dello sviluppo di un sistema intermodale in riferimento ai nodi logistici e portuali del territorio del Friuli Venezia Giulia. Tali misure conseguono a preventiva notifica e approvazione da parte della Commissione europea ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

La legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 è indirizzata ad una complessiva manutenzione del Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (legge regionale 20 marzo 20000, n. 7), con modifiche e integrazioni puntuali al fine di aggiornare i riferimenti normativi di alcune delle disposizioni in esso contenute e risolvere alcune problematiche interpretative emerse nell’applicazione delle discipline regionali di settore, con particolare riferimento alla disciplina della concessione di contributi ed incentivi regionali. Tra le altre, si segnalano interventi su: durata del vincolo di destinazione su beni immobili oggetto di incentivi regionali; modalità di assegnazione di incentivi (automatica e valutativa); necessità di garanzia fideiussoria in caso di erogazione anticipata degli importi (eliminata fino a 10.000 euro); rendicontazione della spesa con introduzione della fatturazione elettronica; compensazione automatica delle somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto; semplificazione delle procedure di annullamento dei crediti inesigibili.

 

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

In attuazione della competenza statutaria in materia di turismo e industria alberghiera e trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale, la norma in oggetto reca la disciplina complessiva degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve sul territorio regionale, oltre alla pianificazione regionale del settore del turismo montano, estivo e invernale.

In particolare, si definiscono le competenze amministrative di Regione e Comuni in relazione al rilascio dei diversi provvedimenti concessori e autorizzatori, sorveglianza e vigilanza sulla sicurezza, e si precisano ruolo e compiti dell’ente regionale PromoTurismoFVG in relazione alla promozione e gestione dei poli turistici montani, come definiti dalla norma stessa (capo II). Viene successivamente disciplinata la pianificazione regionale del settore turismo montano, istituendo il “Piano neve del Friuli Venezia Giulia”, nel “Programma strategico degli interventi” e nel “Registro impianti e piste” (capo III). Su un piano maggiormente tecnico, sono poi regolate nel dettaglio le diverse categorie di impianti a fune e aree a specifica destinazione per la pratica dello sport sulla neve (capi IV e V), distinguendo gli impianti tra servizio di trasporto pubblico generale ed uso sportivo o turistico-ricreativo, l’espropriazione per pubblica utilità (capo VI), i criteri per la gestione ed esercizio di impianti e piste (capo VII), le diverse tipologie di operatori, aree sciabili ed utenza (capi VIII e IX) e le sanzioni amministrative relative (capo X).

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 

L’assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 della Regione Friuli Venezia Giulia provvede allo stanziamento di risorse per le iniziative legislative del futuro prossimo, oltre a rifinanziare o definire numerose misure di investimento e ristoro in diversi settori di intervento. Tra le misure principali si segnalano: stanziamenti per l’abbattimento nell’immediato del costo dell’energia per imprese e supporto alla transizione energetica delle stesse (art. 2); rifinanziamento del fondo di rotazione per le imprese agricole e investimenti straordinari per il fabbisogno irriguo (art. 3); aumento dello sconto carburante per i residenti in Regione (art. 4); rifinanziamento delle misure di edilizia agevolata ed edilizia scolastica e universitaria (art. 5-7).