Delega per l’adeguamento della normativa nazionale a fonti sovranazionali nell’ambito di materia complessa (regolamento n. 679/2016/UE): ampia discrezionalità del legislatore delegato (1/2022)

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Ordinanza n.  260/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 28/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione si segnala per alcune precisazioni in essa contenute, riguardanti la discrezionalità particolarmente ampia che deve riconoscersi al legislatore delegato nell'attuazione di deleghe finalizzate ad adeguare l'ordinamento a fonti sovranazionali: nel caso di specie, per l'adattamento del codice sul trattamento dei dati personali al regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Più nel dettaglio, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevede, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'interruzione del termine di prescrizione, ex lege relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

 

Il rigetto della questione così prospettata risulta coerente con gli orientamenti già affermati nella giurisprudenza costituzionale anteriore per quanto riguarda la discrezionalità di cui gode in generale il legislatore delegato e, più in particolare, con il precedente specifico della sentenza n. 100 del 2020, che viene pertanto confermato e consolidato.

La Corte ricorda, anzitutto, che al legislatore delegato spettano «margini di discrezionalità nell’attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che l’attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento» (come affermato già nella sentenza n. 59 del 2016; sono altresì richiamate le sentenze n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013). Quindi, si osserva che «il riconoscimento di tale spazio di discrezionalità, dentro i confini ermeneutici del coerente sviluppo e del completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante [come specificato già nelle sentenze n. 10 del 2018, n. 146 del 2015 e n. 229 del 2014], è tanto più avvertito, ove la delega riguardi l’adeguamento della normativa nazionale alle fonti sovranazionali nell’ambito del riordino di una materia complessa»; e che «tale, senza dubbio, è l’adattamento del codice sul trattamento dei dati personali ad un corpo normativo articolato e fortemente innovativo, qual è il regolamento n. 679/2016/UE, che oltretutto incide su un “codice” preesistente, già attuativo di precedenti atti dell’Unione europea», alla stregua di quanto era già stato affermato nella sentenza n. 100 del 2020 (cfr. Considerato in diritto n. 7.1 della sentenza n. 260 del 2021).

Ne consegue che «sulla scorta, dunque, del contenuto dei criteri di delega, della ratio della legge n. 163 del 2017 e degli orientamenti espressi da questa Corte con riferimento all’art. 76 Cost., si deve ritenere che, in sede di adattamento all’ordinamento interno di uno strumento di particolare complessità, qual è il regolamento n. 679/2016/UE, il legislatore delegato ben potesse, oltre a integrare e a introdurre opportuni raccordi con la nuova disciplina dotata di un’immediata efficacia diretta, anche coordinare quest’ultima a quella preesistente, mediante disposizioni volte a regolare la transizione dall’uno all’altro assetto normativo» (cfr. il n. 7.2 del Considerato in diritto).