GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 2022

 

Ordinanza n. 214/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Deposito del 11/11/2021. - Pubblicazione in G. U. 17/11/2021.

Motivo della segnalazione.

Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo.

Con ordinanza del 14 luglio 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 2021,  il  Giudice  dell’udienza  preliminare  del  Tribunale  ordinario  di  Foggia  ha  sollevato  questione  di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  12  aprile  2019,  n.  33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi  in  cui  ricorrano  dati  fattuali  certi  riferibili  al  fatto  (modalità  oggettive  della  condotta)  ovvero  alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».

Sentenza n. 77/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 30/03/2022 n. 13

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 77/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge reg. Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).

La disposizione in questione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevedeva che nelle more dell’individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, fossero sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia e le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Ordinanza n.  260/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 28/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione si segnala per alcune precisazioni in essa contenute, riguardanti la discrezionalità particolarmente ampia che deve riconoscersi al legislatore delegato nell'attuazione di deleghe finalizzate ad adeguare l'ordinamento a fonti sovranazionali: nel caso di specie, per l'adattamento del codice sul trattamento dei dati personali al regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Più nel dettaglio, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevede, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'interruzione del termine di prescrizione, ex lege relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

Sentenza n. 73/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 23/03/2022 n. 12

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 73/2022 la Corte costituzionale ha rigettato alcune questioni di costituzionalità dell’art. 30, comma, 1, lettera g), n. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e degli artt. 32, comma 3, e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le disposizioni censurate rimettono alla valutazione discrezionale delle parti l’individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado: questa si svolge in camera di consiglia, salvo che una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Tale disciplina riprende quella dettata dall’art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 50/1989, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione.

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