Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2023)

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CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4407
Sebbene le ordinanze contingibili ed urgenti debbano essere suffragate da una adeguata istruttoria tale da giustificare la deviazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, nondimeno il provvedimento viene adottato dal sindaco secondo la propria sfera di potestà amministrativa al fine di individuare l'alternativa provvedimentale più confacente all'interesse pubblico. Di conseguenza, il potere di ordinanza, pur fondato su una preventiva istruttoria, è sempre ascrivibile a scelte di carattere tecnico-discrezionale di pertinenza del sindaco.

Pertanto, non può costituire argomento dirimente ai fini dell'affermazione della legittimazione passiva degli appellanti il fatto che l'ordinanza impugnata si fondi su un'istruttoria svolta dal corpo dei vigili del fuoco, che fa capo al Ministero dell'interno. Vero è che l'estromissione dei soggetti appellanti dal giudizio meriterebbe comunque una valutazione caso per caso, in ragione del concreto sviluppo del singolo procedimento. In linea teorica, infatti, la decisione del sindaco potrebbe dipendere da direttive vincolanti impartite dai soggetti odierni appellanti. Sennonché, nel caso in esame, non vi è traccia dell'adozione di alcun atto da parte del Ministero dell'interno o del Presidente della Regione. Ciò che alfine rileva è che il provvedimento demolitorio è stata emesso dal Sindaco quale ordinanza contingibile ed urgente ed i vigili del fuoco hanno fornito soltanto un contributo istruttorio autonomamente valutato dall'autorità competente. Il Ministero e la Presidenza della Regione non hanno emesso a loro volta alcun atto nemmeno di carattere endoprocedimentale.
Nel caso di specie, peraltro, è incontestato che l'ordinanza impugnata sia stata adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica. Di conseguenza, per le suddette ragioni, nel chiederne l'annullamento, gli appellati avrebbero dovuto evocare in giudizio il solo Comune di Cavezzo.