FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2024

 

T.A.R. VENETO, Venezia, 2 ottobre 2024, n. 2292

Il T.A.R. dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità dal Comune resistente, relativa alla mancata impugnazione di un atto presupposto, ravvisato nel "disciplinare di consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito", approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30/2022.

Per quanto qui rileva, l'art. 3 del disciplinare consente solo la "consultazione" della documentazione di rilevanza storica, vietando di "fare calchi, lucidi, fotocopie, fotografie".

È innanzitutto innegabile che il predetto disciplinare costituisca un atto regolamentare: esso promana da un organo abilitato ad esercitare la relativa potestà ex art. 48, comma 3, del T.U.E.L., appunto la Giunta Comunale, e riveste il contenuto caratteristico degli atti a "volizione preliminare", nel senso di determinare in via generale e astratta quale debba essere la disciplina dei singoli atti applicativi sussumibili nella fattispecie ivi delineata (concernente, nel dettaglio, l'accesso e la consultazione dei registri storici di stato civile e anagrafe).

CONS. stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 454

Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071). Detto in altri termini, l'atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta.

CASS. CIV., sez. I, 4 ottobre 2024, n. 26043

L'art. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) demanda allo Statuto comunale «i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio». Tuttavia, tale norma va coordinata con l'art. 50 dello stesso Tuel, il quale prevede che la rappresentanza del Comune spetti ex lege al Sindaco.

Sicché, ove non risulti che lo Statuto comunale preveda particolari formalità per la costituzione in giudizio dell'Ente, la sola procura rilasciata dal Sindaco al difensore è sufficiente per una valida costituzione in giudizio del Comune, mentre la delibera della Giunta costituisce un mero atto gestionale e tecnico, privo di rilievo esterno (da ultimo: Cass. 1571/2024).

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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