INTERNA CORPORIS DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 2024

Tra il novembre 2023 e il gennaio 2024 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato si è trovata ad affrontare nuovamente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex art. 68, primo comma Cost. relativa alle opinioni espresse a mezzo social network da un senatore e dalla possibilità di contestualizzazione di queste ultime nell’ambito delle attività della Camera di appartenenza sotto il profilo della sussistenza del doppio nesso funzionale e temporale, così come definite dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Recentemente il Senato si è trovato ad esaminare un nuovo caso di richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.: nello specifico, si trattava di un procedimento a carico dell’on. Carlo Calenda, segretario di Azione e membro dell’omonima componente del Gruppo Misto, per il reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, comma 3, c.p. La vicenda giudiziaria era sorta da un post del senatore Calenda sul social network “X” (in passato noto come “Twitter”) del 3 aprile 2024, nel quale era riportata un’immagine contenente le dichiarazioni dell’on. Emma Bonino, Presidente di +Europa: “Europee: Bonino, no Calenda a Stati Uniti d’Europa grande errore”, corredata di alcuni commenti da parte dell’ex Ministro dello Sviluppo economico.

1. Gli ordini del giorno di istruzione al Governo[1] costituiscono, insieme alle mozioni e alle risoluzioni, uno strumento a disposizione dei singoli parlamentari per indirizzare la politica di Governo. Essi possono essere discussi e approvati nel corso di un procedimento legislativo ma anche in occasione dell’esame di altri atti di indirizzo e, per tale motivo, sono considerati atti parlamentari accessori.

Secondo la prassi consolidata in entrambi i rami del Parlamento, il rappresentante del Governo è chiamato a pronunciarsi sugli ordini del giorno di istruzione al Governo avendo a disposizione tre opzioni: può esprimere parere favorevole, parere contrario oppure accoglierli come raccomandazione. Nel primo caso, gli ordini del giorno non vengono posti in votazione, intendendosi soddisfatto l’obiettivo del presentatore, benché tali atti di indirizzo comportino un mero vincolo politico per il Governo; nel secondo caso, invece, il primo firmatario dell’atto, sempre che sia presente, può richiederne la votazione facendo esprimere l’Assemblea sulla questione posta all’attenzione del Governo; infine, nell’ipotesi in cui l’ordine del giorno sia accolto come raccomandazione il proponente può decidere se accettare il generico impegno assunto dal Governo a dar seguito all’atto oppure porlo in votazione lo stesso, con il rischio che venga respinto dall’Assemblea.

In data 10 aprile 2024, la seduta plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato in merito alla sovrapposizione tra l’articolo 20 della legge 247 del 2012, rubricata “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” e l’articolo 33 comma 2 della legge 195 del 1958, recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura”. Questo è avvenuto si iniziativa di consiglieri laici, nella specie quelli la cui appartenenza politica può essere ricondotta alle scelte espresse dalla coalizione di centro-destra. La controversia riguardava prettamente l’interpretazione del suddetto articolo 33 comma 2, il quale impone l’incompatibilità tra l’essere iscritti a un albo professionale e la carica di Consigliere del CSM, e l’articolo 20 del Codice deontologico forense, il quale impone invece la sospensione dall’esercizio della professione di avvocato in caso di assunzione da parte dell’iscritto all’albo di tutta una serie di cariche negli organi costituzionali, tra le quali rientra proprio la carica di consigliere del CSM. La norma della legge del 1958 appare pienamente in linea col dettato costituzionale: difatti, all’articolo 104 ultimo comma, la Carta stabilisce che i componenti del Consiglio non possono essere iscritti ad alcun albo professionale “finché sono in carica”. Le conseguenze dell’approvazione della delibera da parte del CSM sono duplici: da un lato, per i consiglieri del CSM delle precedenti composizioni si apre la strada della richiesta di risarcimento dei danni patiti per la mancata iscrizione all’Albo (nel caso, ovviamente, fossero iscritti ad esso), dall’altro gli attuali consiglieri del CSM iscritti all’albo avranno diritto ai benefici che deriveranno dall’aver versato i contributi previdenziali negli anni della Consiliatura, a cui non avrebbero avuto diritto se fossero stati costretti a cancellarsi dall’Albo, anziché semplicemente a sospendersi.

1. Una riforma «a due binari»

Nella seduta del 24 gennaio 2024 della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati è stata presentata una proposta di modificazione al Regolamento di questo ramo del Parlamento, riguardante in particolare la razionalizzazione dei tempi degli interventi. La proposta è l’esito dell’istruttoria svolta dal «Gruppo di lavoro informale»[1], costituito dal Presidente Fontana nell’aprile del 2023 e composto, oltre che dai relatori Federico Fornaro (LeU) e Igor Iezzi (Lega), da un deputato componente della Giunta in rappresentanza di ciascun altro gruppo.

Tale istruttoria si inserisce all’interno del secondo procedimento di riforma del Regolamento, il c.d. «secondo binario»[2] , avviato nella riunione del 18 gennaio 2023, subito dopo l’approvazione, il 30 novembre dell’anno precedente, del primo pacchetto di riforme regolamentari riguardanti gli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei componenti di Camera e Senato, portato rispettivamente a 400 e 200 dalla l. cost. n. 1 del 19 ottobre 2023[3].

Osservatorio sulle fonti

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