AEEG - Banca d'Italia - CONSOB - IVASS 2025

 

Modifiche al Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob con l’introduzione della procedura degli impegni ai sensi dell’art. 196-ter del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”)

1. La Consob, con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, ad esito della fase di pubblica consultazione (iniziata il 27 gennaio 2025 e conclusasi il 26 febbraio 2025), ha modificato il proprio Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, introducendo le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni, previsti dall’art. 196-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), come novellato dall’art. 23 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (“Legge Capitali”). La menzionata Delibera recante il Regolamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 ed è in vigore dal 13 giugno 2025.
La “Legge Capitali”, con l’introduzione nel TUF dell’art. 196-ter, ha previsto, nell’ambito delle materie attribuite alla competenza della Consob, la possibilità che il procedimento sanzionatorio avviato dalla stessa Autorità venga definito in via anticipata, senza l’accertamento della violazione e l’irrogazione di sanzioni, stabilendo la facoltà per i destinatari di una lettera di contestazione di presentare all’Autorità una serie impegni con caratteristiche tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.

Sistemi di garanzia dei depositanti: le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia

1. Con provvedimento del 12 novembre 2024, la Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositi (DGS), ai sensi dell’art. 96-ter TUB, ha adottato le “Disposizioni di vigilanza per i sistemi di garanzia dei depositanti”.
Il provvedimento tiene conto dei commenti raccolti nell’ambito della fase di consultazione (non pubblica, bensì) ristretta con i due DGS operanti in Italia, ossia il Fondo Interbancario di tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC).

2. Le Disposizioni si collocano nell’ambito della normativa europea in materia di garanzia dei depositi, oggetto di armonizzazione dapprima con la direttiva 94/19/CEE, poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2014/49/UE, che ha armonizzato le regole di funzionamento ed i meccanismi di finanziamento dei DGS, nonché rafforzato il regime di vigilanza sugli stessi.
Quest’ultima direttiva è stata recepita con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, che ha apportato varie modifiche e aggiunte agli artt. 96 e ss. di cui alla Sezione IV del TUB, rubricata “Sistemi di garanzia dei depositanti”.
Scopo dei DGS è tutelare i depositanti al verificarsi di crisi bancarie, offrendo pieno rimborso ai risparmiatori di banche poste in liquidazione coatta amministrativa (per i depositi fino a 100.000 €) oppure attraverso interventi volti a prevenire lo stato di dissesto o a finanziare soluzioni aggregative dell’ente in crisi (cfr. art. 96-bis TUB).
Nell’ambito della normativa in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, inoltre, i DGS intervengono per contribuire al finanziamento delle banche poste in risoluzione (cfr. art. 86 del d.lgs. n. 180/2015)[1].
I DGS sono sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, alla quale l’art. 96-ter, co. 1, lett. g) TUB affida il potere di “emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione”.

3. Entro questo quadro, le Disposizioni di vigilanza in commento adottate dalla Banca d’Italia mirano ad assicurare la conformità dell’attività dei DGS alla regolamentazione di riferimento, nonché a sistematizzare gli adempimenti relativi ai principali aspetti strutturali e funzionali dei DGS, assicurando un impiego efficiente delle risorse ed un efficace contributo alla gestione delle crisi bancarie.
Più nel dettaglio, le Disposizioni intervengono sui seguenti profili:

1) assetti di governo, organizzativi e di controllo dei DGS;
2) procedure e sistemi in materia di interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti;
3) requisiti di idoneità degli esponenti (ossia dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i DGS);
4) metodologia di calcolo dei contributi e prove di resistenza;
5) investimento della dotazione finanziaria;
6) informativa e segnalazioni alla Banca d’Italia.

4. Con riferimento ai cennati profili, si osserva che, nel loro complesso, le Disposizioni (da un punto di vista quantitativo, la parte preponderante) forniscono indicazioni di carattere essenzialmente operativo rispetto a quanto già disciplinato dalla normativa primaria sopra richiamata di cui agli artt. 96 e ss. TUB.
Purtuttavia, occorre altresì riconoscere che, rispetto ad alcuni profili, le Disposizioni vengono ad incidere sul contenuto di disposizioni di rango primario che sembrerebbero dettare norme di principio, o comunque a contenuto di carattere generale.
Si fa riferimento, in particolare, al Titolo I delle Disposizioni sugli “Assetti di governo, organizzativi e di controllo”.
Il TUB, all’art. 96-bis., comma 1, lett. a), si limita a stabilire che i DGS “dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività”.
A loro volta, al tale scopo, Le Disposizioni in commento richiedono ad esempio ai DGS di dotarsi di funzioni di controllo interne indipendenti (i.e. funzioni di compliance, risk management e internal audit), affidate ad unità separate sotto il profilo organizzativo.
Analogamente, il Titolo X - “Investimento dei mezzi finanziari disponibili” muove dall’art. 96.2, comma 6 TUB, in base al quale ”la dotazione finanziaria [dei DGS] è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione”.
Orbene, le Disposizioni forniscono al riguardo criteri per la determinazione della politica di investimento nonché per l’eventuale esternalizzazione della relativa attività, e richiedono inoltre ai DGS (i) di  trasmettere alla Banca d’Italia la strategia di investimento adottata, accompagnata da un’illustrazione delle principali caratteristiche, (ii) di redigere un rapporto sull’attività di investimento – strutturato secondo le indicazioni previste nelle stesse Disposizioni - da trasmettere alla Banca d’Italia con cadenza semestrale.

 

[1] Al riguardo, si rammenta che con il recepimento della Direttiva 2014/59/EU (c.d. BRRD) ad opera del d.lgs. n. 180/2015, è stata introdotta in Italia la procedura di risoluzione delle banche in crisi, che si pone quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa delle banche laddove sia accertata la sussistenza dell’interesse pubblico alla risoluzione, secondo i criteri previsti agli artt. 17 e 20 d.lgs. 180/2015.  

Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia per la gestione di crediti in sofferenza

1. Con provvedimento dell’11 febbraio 2025, la Banca d’Italia ha adottato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza”, in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del TUB.
Tali Disposizioni, che tengono conto della fase di consultazione pubblica, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025, Supplemento Ordinario n. 6.

Legge regionale retroattiva e riflessi tariffari

1. Di recente il Tar Lombardia, Milano, con sentenze 12 marzo 2025, sez. I, n. 881 e 882, si è pronunciato su due ricorsi proposti da due gestori toscani del servizio idrico integrato, che avevano impugnato le delibere ARERA di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023.
Nel corso dell’istruttoria, a fronte di un riscontrato aumento dei costi per canoni demaniali, inseriti nella componente tariffaria ERC (relativa ai costi ambientali e delle risorse) e nella relativa componente di conguaglio, l’Autorità aveva chiesto chiarimenti all’Ente di governo d’ambito (Autorità idrica toscana – AIT) e manifestato la volontà di non riconoscere i costi relativi ad attività del gestore per anni pregressi (anteriori al 2020).
AIT ha evidenziato come l’inserimento di tali costi fosse dovuto all’applicazione delle previsioni della L.R. Toscana n. 50 del 24 dicembre 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633