BANCA D’ITALIA (2/2025)

Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia per la gestione di crediti in sofferenza

1. Con provvedimento dell’11 febbraio 2025, la Banca d’Italia ha adottato le “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza”, in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del TUB.
Tali Disposizioni, che tengono conto della fase di consultazione pubblica, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025, Supplemento Ordinario n. 6.

 

2. Con l’adozione di tali Disposizioni, si completa il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati (c.d. NPL), il cui obiettivo è promuovere lo sviluppo di un mercato secondario europeo dei crediti deteriorati più competitivo, efficiente e trasparente.
A tal fine, la SMD ha introdotto regole armonizzate per i soggetti che acquistano crediti deteriorati e, soprattutto, per coloro che svolgono attività di gestione e riscossione dei NPL per conto degli acquirenti, prevedendo che questi ultimi soggetti – i gestori di NPL – siano soggetti ad autorizzazione e vigilanza pubblicistica.
Si introduce dunque, in tal modo, una nuova figura di intermediario specializzato nella gestione dei crediti deteriorati.

3. La SMD è stata recepita con il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 che ha introdotto nel TUB il nuovo Capo II del Titolo V (artt. 114.1 ss., TUB).
Conformemente alla normativa europea, il citato decreto ha introdotto nel TUB la categoria dei «gestori di crediti in sofferenza», prevedendo per l’esercizio della relativa attività una serie di obblighi, a partire dall’autorizzazione ed iscrizione nell’albo di cui all’articolo 114.5 TUB, gestito dalla Banca d’Italia, a cui sono affidati i “tradizionali” poteri di vigilanza informativi, ispettivi e d’intervento (cfr. art. 114.11, TUB).
Inoltre, plurime disposizioni del TUB, come modificato dal richiamato decreto legislativo, affidano alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni attuative con riguardo a vari profili inerenti l’attività dei gestori di crediti in sofferenza, tra cui i) la procedura di autorizzazione e i criteri di valutazione delle condizioni richieste per l’autorizzazione; ii) i requisiti per l’esternalizzazione di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza; (iii) il contenuto e le modalità dell’informativa ai debitori ceduti; (iv) il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni (cfr. artt. 114.3, 114.4, 114.6, 114.11, TUB).

4. In questo quadro, in attuazione delle cennate previsioni di cui al Capo II, Titolo V TUB, la Banca d’Italia ha adottato le Disposizioni in commento, che si compongono di due parti.
Nella Parte Prima, articolata in 12 Capitoli, sono contenute le previsioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza.
Nella Parte Seconda, composta da un unico sintetico Capitolo, sono vengono dettate le regole applicabili ad altri soggetti finanziari del pari autorizzati alla gestione di crediti in sofferenza, ovverosia banche e intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB.
Le Disposizioni, come detto, si concentrano principalmente sulla figura del gestore di crediti in sofferenza.
I profili più rilevanti oggetto di disciplina includono, tra l’altro: le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 2); le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4); l’organizzazione amministrativa e contabile, e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 5); l’operatività in Italia e all’estero dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 6).

5. Si segnala da ultimo che, con il medesimo provvedimento oggetto della presente scheda, sono state contestualmente modificate le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, emanate con Provvedimento del 26 luglio 2022, nonché le Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata, emanate con Provvedimento del 26 ottobre 2021, al fine di estenderne l’applicazione ai gestori di crediti in sofferenza, con specifici adattamenti volti ad assicurare un’applicazione proporzionale delle norme in questione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633