T.A.R. Sicilia Palermo, sez. V, 4 novembre 2024, n. 3014
Inconferenti sono i richiami ai contenuti dello statuto comunale (che risale al 2005), che non tengono in alcun conto delle sopravvenienze normative; la disciplina del codice dell'ambiente è infatti sopravvenuta ed idonea ad imporsi financo alle leggi regionali; come si legge in Corte cost. ord. n. 231/2020, che ha giudicato proprio in tema di gestione del servizio idrico della regione Sicilia, "questa Corte "ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009)" (sentenza n. 93 del 2017)."
Risulta quindi evidente come i presupposti per una gestione autonoma debbano trovare fondamento nella sopravvenuta normativa statale e non possano certo essere ancorati a norme statutarie antecedenti all'introduzione del nuovo modello disegnato dal codice dell'ambiente la cui sopravvivenza avrebbe, seguendo le tesi esposte in ricorso, l'effetto di procrastinare gestioni non rispondenti ai nuovi standard normativi.
