CONS. STATO, sez. III, 11 febbraio 2025, n. 1111
Come chiarito dalla giurisprudenza, la potestà regolamentare degli enti locali può spaziare, sebbene nei limiti dettati dalla legge, oltre le materie contemplate espressamente, in considerazione sia della loro caratterizzazione come enti a fini generali, sia del fatto che il potere regolamentare è espressione del potere di auto-organizzazione dell’ente e sia del carattere puramente esemplificativo delle materie indicate dalla disposizione sopra citata (Cons. Stato sez. V, n. 6137 del 2004). Le disposizioni regolamentari impugnate, siccome improntate all’obiettivo di riduzione dell’inquinamento di prossimità e, su questa via, del degrado ambientale, si fondano su un concetto evoluto di vivibilità e sicurezza urbana, di cui costituiscono elementi essenziali la salubrità dell’ambiente, la qualità dell’aria e la salute del cittadino. Tale accezione di contesto urbano si fonda su un’interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata delle funzioni dell’ente di prossimità, il quale è chiamato, attraverso una regolamentazione del territorio attenta ai valori ambientali, a concorrere agli obiettivi nazionali e sovranazionali di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (la cui natura trasversale è stata ribadita, da ultimo, da Corte cost. 15/02/2024, n. 16) e di prevenzione dei cambiamenti climatici (sul punto, cfr. pag. 2 e 3 della relazione illustrativa alla delibera impugnata), conformemente ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
