sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8986
Per giurisprudenza consolidata il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829).
Tuttavia, l'art. 8, legge n. 36/2001 permette ai comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l'installazione dei predetti impianti, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma ove sia previsto un divieto di installazione degli impianti in intere zone predefinite, deve comunque essere salvaguardata una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2023, n. 2621).
Nel caso di specie, da un lato, il centro storico del comune risulta coperto anche con impianti già esistenti di Wind (con conseguente insussistenza dei lamentati profili di disparità di trattamento), come dimostra la cartografia allegata dal comune e, dall'altro, il divieto in questione non ha natura generalizzata sull'intero territorio comunale, ma è stato circoscritto a talune specifiche zone, ritenute dall'ente rilevanti per l'identità storico culturale della comunità locale, con decisione non risulta manifestamente irragionevole o illogica.
Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8986; sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8987
In forza dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2011, “rientra nella competenza dei Comuni prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di gestione del territorio, con l'unica eccezione data dall' introduzione di limitazioni o divieti generalizzati che, senza giustificazione, possano essere di ostacolo alla diffusione capillare del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 19/10/2022, n. 8894 )”; in argomento si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 03/06/2019, n. 3679 che così ha statuito: "l'art. 8 della L. n. 36 del 2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l' installazione di impianti di telecomunicazioni, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest'ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni” (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 10992).
Con riferimento al caso di specie, deve essere considerato: che l'impianto in questione è antecedente all'entrata in vigore del Regolamento comunale; che l’indisponibilità di siti alternativi che garantiscano il necessario livello di copertura del centro storico cittadino, documentata da T. mediante deposito di una relazione tecnica, non è contestata dall'amministrazione sulla base di risultanze tecniche ma unicamente con apodittiche affermazioni non altrimenti supportate, né è confutata con puntuali allegazioni la deduzione di T. secondo la quale il mancato aggiornamento dell'impianto determinerebbe l' inidoneità dello stesso a garantire adeguati livelli di segnale; che il diniego riferito all' installazione in coubicaizione dell' impianto viene motivato mediante richiamo all'art. 4 del Regolamento comunale che tuttavia, al comma 2, dispone che "al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione" gli impianti di telecomunicazione "devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati al lobo principale di irradiazione delle antenne": disposizione che non preclude in via assoluta la presenza dell'impianto; che il protocollo "B. pratiche", proprio con riferimento a tali ipotesi (impianti preesistenti al Regolamento) prevede che " il servizio Ambiente valuterà di autorizzare richieste di modifica, adeguamento tecnologico, condivisione di impianti esistenti posti a meno di 50 metri da strutture sanitarie e scolastiche, installate prima dell'approvazione del Regolamento comunale che comportino comunque una minimizzazione dei campi elettromagnetici".
Quanto al documento da ultimo richiamato, indicato come protocollo di intesa in merito alle modalità
di "funzionamento pro-futuro" degli impianti realizzati precedentemente alla previsione del vincolo regolamentare, si evidenzia che al punto 1.a, in merito agli impianti realizzati a distanze inferiori a 50 metri precedentemente all'approvazione del Regolamento, dispone che "nell'ambito di successive
pianificazioni delle rispettive reti, anche ricorrendo alla condivisione di impianti, sarà valutata la possibilità di prevedere delocalizzazioni di S. poste a meno di 50 metri dalle strutture sensibili" disponendo altresì che "nei casi di modifica e/o adeguamento" dell'impianto, "qualora tecnicamente
possibile" sarebbero state apportate, a cura degli operatori, "modifiche degli impianti esistenti … per
minimizzare l'esposizione degli edifici sensibili".
Il dato testuale è chiaro nel riconoscere la possibilità di mantenere e aggiornare gli impianti esistenti e prevedere condivisioni della struttura in deroga al limite di distanza (la delocalizzazione è infatti prevista come eventuale) sebbene tale possibilità sia subordinata ad una ponderazione dei contrapposti interessi, che nel caso di specie è mancata pur in presenza di livelli di emissione validati
dall'ARPA.
È previsto che le valutazioni in merito alle proposte di modifiche e adeguamento nonché condivisione
degli impianti vengano demandate al Servizio Ambiente che, tuttavia, nel caso di specie, non si è espresso limitandosi a richiamare l'art. 89 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (nonché l'art. 50 della medesima fonte, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 207 del 2021) laddove prevede la possibilità di installazioni in coubicazione evidenziandone la strumentalità alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed affermando apoditticamente che "proprio" tali esigenze troverebbero tutela nel vincolo di cui all'art. 4 del Regolamento.
Manca pertanto, nella presente fattispecie, la valutazione in concreto che l'illustrata disciplina comunale prescrive. Deve quindi in conclusione rilevarsi che il diniego impugnato si è fondato, nei fatti, sul solo divieto regolamentare (interpretato in senso non coerente con i contenuti del protocollo "B. pratiche" che consente una lettura dello stesso meno restrittiva) che, avuto riguardo al particolare contesto urbano interessato all' intervento (centro cittadino di Napoli) e all'assenza di ulteriori supporti motivazionali, si traduce, se non integrato da un accertamento concreto, in un generalizzato divieto potenzialmente interessante rilevanti porzioni dell'area urbana in evidente contrasto con l' illustrato quadro normativo e l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Sezione.
