T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 3464
Il sito scelto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico ricade su area dichiarata idonea ex lege, per cui, a fronte di tale circostanza, all'ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all'insediabilità dell'opera - cioè alla sua localizzazione - in quelle zone del territorio comunale che presentano le caratteristiche indicate dalla norma. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo ius aedificandi, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. Del resto, "avendo già provveduto la legge al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici (…) dichiarando idonea all' installazione dell'impianto l'area individuata dalla ricorrente, nessun potere amministrativo discrezionale può essere esercitato al riguardo dall'amministrazione comunale" (cfr. TAR Firenze, Sez. III, 25.07.2024, n. 979).
L'unico margine discrezionale che residua all'amministrazione comunale attiene alla possibilità di introdurre una regolamentazione prettamente edilizia relativa ad aspetti costruttivi, che deve tuttavia muoversi entro confini rigorosi ed essere declinata secondo un principio di stretta proporzionalità per rimanere tale e non trasmodare nella surrettizia previsione di criteri ostativi all' insediamento di tali fonti energetiche. L'ente locale, in sostanza, può sì disciplinare le attività edilizie che si svolgono sul proprio territorio, a tutela dell'interesse comune al suo ordinato sviluppo, ma non può imporre previsioni che - pur apparentemente limitate alla disciplina costruttiva - rendono di fatto impossibile, eccessivamente gravoso o del tutto privo di convenienza economica l'investimento nella realizzazione di impianti di energia rinnovabile.
