Potestà regolamentare comunale in materia di sanzioni amministrative (1/2025)

T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 30 dicembre 2024, n. 7428

L'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, da un lato, stabilisce l’irrogazione della sanzione massima in caso di abusi in aree sottoposte a vincoli e, dall'altro, negli altri casi, individua una forbice edittale, nell'ambito della quale può consumarsi la discrezionalità (quoad poenam, affine a quella esplicata dal Giudice penale in sede di irrogazione della pena) della Amministrazione comunale.

 

Di conseguenza, la discrezionalità riconosciuta al Comune potrebbe essere, in concreto, censurata, soltanto ove apparisse del tutto irragionevole o arbitraria (cfr. TAR Lazio Sez. II, 2/04/2019, n. 4307: "La valutazione in ordine all'applicazione di una sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che, in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento"). Nella fattispecie, il regolamento comunale individua una serie di parametri intelligibili e razionali per orientare e conformare - anche in funzione di trasparenza e di parità di trattamento - la azione sanzionatoria, nella fattispecie correttamente dispiegatasi con la applicazione dell'importo massimo, trattandosi di una serie di abusi realizzati in assenza di titoli abilitativi, comportanti inusitati aumenti di superficie ed incrementi di volume, per certo rientranti nella "fascia massima" anche ai sensi delle ridette disposizioni regolamentari.

 

T.A.R. Lazio Roma, sez. II ter, 12 dicembre 2024, n. 22499

Il principio di legalità, che è stato recepito anche per le sanzioni amministrative dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, impedisce che tali sanzioni possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, come un regolamento comunale o un'ordinanza sindacale (…). Nella specie, tuttavia, alcuna norma di legge, né statale, né regionale, attribuisce all'Ente locale il potere di regolamentare e prevedere la sanzione amministrativa di cui si discute per il caso di violazione delle regole in materia di orari degli esercizi commerciali.

 

T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 611

I provvedimenti amministrativi di contrasto all'evasione di tributi locali possono legittimamente basarsi su speciali regolamenti comunali che prevedano il divieto di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate in caso di irregolarità tributaria associata alla società cedente, trasformata, fusa o scissa.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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