Presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente – Possibile intervenire anche per situazioni risalenti nel tempo purchè, al momento dell’emanazione dell’atto, permanga il pericolo (1/2025)

CONS. STATO, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8719

[…] In relazione ai requisiti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847). Inoltre con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012)” (Cons. Stato, n. 270 del 2024, cit.; Id., n. 5361 e 5362 del 2024, cit.)” (Cons. Stato, V, n. 7919 del 2024).

 

Nella fattispecie in esame è incontestata la presenza di una situazione di pericolo connotata da attualità e gravità - caduta di materiale dal fondo dell’appellante, consistente in pietrame di muretti a secco e terreno vegetale - nel sottostante parco del Condominio “il Pino”, come anche l’imprevedibilità, correlata alle precipitazioni piovose del 21 e 22 dicembre 2019 correlate all’evento franoso del 23 dicembre 2019.

Appare, pertanto, condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure laddove ha ritenuto che fossero stati correttamente posti a carico dell’appellante gli interventi di messa in sicurezza dell’“area 2” della relazione, consistenti nella realizzazione di una barriera paramassi rigida ovvero di qualsiasi altra opera provvisionale a quest’ultima equivalente, afferendo gli stessi al fondo in sua proprietà, essendo la stessa il soggetto che si trova in un rapporto con il bene tale da consentirle di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non potesse esserle direttamente imputata (Cons. Stato, V, n. 5361 del 2024; Cons. Stato, V n. 4774 del 2024).

Nel caso di specie, la rilevata verificazione della caduta di materiale a valle – pietrame di muretti a secco e terreno vegetale - valeva a manifestare una situazione di pericolo imminente cui era necessario far fronte, non rilevando di per sé, in senso contrario, il fatto che analoghi episodi si fossero eventualmente verificati in passato ovvero l’esistenza di un progetto di mitigazione del rischio crolli sul costone roccioso sovrastante il centro abitato di Maiori nella zona in questione, irrealizzato da tempo, stante l’emergenza delle condizioni di pericolo in relazione all’evento occorso, necessitante di una soluzione immediata e adeguata.

Infine, anche la tipologia degli interventi richiesti in parte qua risulta omogenea e coerente alla condizione di rischio manifestatasi e funzionale a farvi fronte in via tempestiva e diretta, in termini in sé non irragionevoli, atteso che l’importo per l’esecuzione dei lavori relativi all’“area 2”, secondo la relazione dell’Ufficio tecnico comunale, è pari a meno di 40.000,00 euro e non all’importo 230.000,00, più volte menzionato e lamentato dall’appellante.

Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.

Osservatorio sulle fonti

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