T.A.R. SICILIA, sez. I - Catania, 17 ottobre 2024, n. 3418
In primo luogo, va evidenziato che anche a voler qualificare l’ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009 - recante la chiusura ed il divieto di transito “dall’incrocio con la Galleria Monte Tauro sino all’incrocio con l’Ospedale San Vincenzo” – in termini di ordinanza contingibile e urgente, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che “non è sempre necessaria l'indicazione di un termine finale di efficacia” della stessa “laddove […] la cessazione della situazione di pericolo sia indeterminabile a priori” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 ottobre 2023, n. 5588).
Nel caso in esame, pur non essendo stato stabilito un termine finale di efficacia della misura adottata, l’ordinanza de qua ha previsto che il disposto divieto di transito dei veicoli avesse efficacia “fino al ripristino dello stato dei luoghi”.
Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che non è sempre possibile identificare a priori la durata del pericolo da fronteggiare e, dunque, è comunque compatibile con i principi dell’ordinamento una ordinanza contingibile e urgente che non preveda un termine finale (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 4 novembre 2022, n. 735).
In conclusione, i provvedimenti contingibili non possono considerarsi automaticamente illegittimi, solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia; pertanto anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando siano razionalmente collegate ad una concreta ed accertata situazione di pericolo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 luglio 2023, n. 4403; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. V, 31 marzo 2022, n. 247), come nel caso in esame.
Ed inoltre, non appare adeguatamente supportata la censura (sempre in relazione all’ordinanza sindacale recante l’inibizione della viabilità) di violazione del principio di proporzionalità, atteso che - da un lato - il provvedimento sindacale risulta fondato, in fatto, sul rilevato “smottamento del costone lato monte”, con conseguente - ritenuta - necessità di interdire la circolazione nel tratto viario in questione “per garantire l’incolumità pubblica” e - dall’altro - la parte ricorrente non ha offerto dimostrazione alcuna (neanche in termini di un c.d. principio di prova) di quale diversa misura avrebbe potuto essere adottata per escludere (o mitigare) gli effetti sfavorevoli a carico degli interessati, a fronte del detto smottamento e della conseguente necessità di salvaguardare l’incolumità pubblica.
