T.A.R. CAMPANIA, sez. V - Napoli, 02 ottobre 2024, n. 5186
Il ricorso dev’essere accolto, riconoscendo il Collegio la dirimente fondatezza dei sollevati profili di insufficiente istruttoria e di difetto motivazionale con specifico riguardo alla non puntuale e corretta ricostruzione, da parte della civica amministrazione, della situazione dominicale/possessoria riguardante l’immobile interessato dall’accertata situazione di pericolo.
In altri termini, la civica amministrazione non ha valutato in modo completo, o, comunque, motivando adeguatamente in relazione alle risultanze delle visure catastali e dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici competenti, la disponibilità, giuridica e/o fattuale, in capo alla ricorrente, dell’area di intervento.
Costituisce ius receptum che, sebbene l’amministrazione non sia tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, - rimanendo beninteso impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell'intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione -, l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo, pur non avendo carattere sanzionatorio e non implicando alcun accertamento in ordine all'individuazione di eventuali responsabilità, presuppone comunque il suo indirizzamento nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 5 agosto 2021, n. 1889; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 4313).
Invero, per poter essere eseguita, l'ordinanza contingibile ed urgente può dirigersi nei confronti del destinatario esclusivamente per la realizzazione di lavori su beni di cui lo stesso è proprietario e/o che rientrino nella sua disponibilità, ovverosia che si trovi in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di rischio.
Nonostante il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità, non debba essere necessariamente il proprietario dell'area, comunque deve essere dimostrato che tale soggetto ne abbia almeno la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (Consiglio di Stato, V, 15 marzo 2023, n. 2732).
Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, osserva il Collegio come la civica amministrazione abbia individuato l’odierna ricorrente quale comproprietaria dello stabile interessato dall’accertata situazione di pericolo in ragione della ritenuta sua qualità di erede di P.V. che, secondo l’assunta prospettazione, a sua volta, avrebbe accettato l’eredità di O.F., intestataria catastale del cespite in questione, essendone l’originaria proprietaria.
Tuttavia, tale deduzione non può ritenersi idonea a corroborare la tesi sostenuta dal resistente Comune, non essendo supportata, neppure sul piano meramente indiziario, da un adeguato riscontro probatorio.
[…]
Tali principi sono stati disattesi nell’odierna fattispecie, dovendosi in merito osservare quanto segue:
i cespiti oggetto dell’ordinanza risultavano catastalmente intestati alla Sig.ra O.F. e, pertanto, alcuna voltura era stata compiuta dopo la sua morte; non era stata rinvenuta alcuna trascrizione in favore di V.P. dell’accettazione dell’eredità della Sig.ra O.F. né era stato richiamato altro atto idoneo a dimostrare l’acquisto del diritto di proprietà dell’immobile per cui è causa; a favore di V. P. era stata rinvenuta la sola nota di trascrizione (Reg. Gen n° 35035, Reg. part. 24300) di una denuncia di successione della O.F., datata 22.03.1996, ovverosia, compiuta due anni dopo la morte del V.P., denuncia che, in ogni caso, per le ragioni indicate, di per sé sola non poteva evidentemente costituire atto di accettazione di eredità.
Alla luce delle superiori osservazioni, si evince chiaramente che non è stato dimostrato, neppure in via indiziaria, che il de cuius della ricorrente abbia manifestato la volontà di accettare l'eredità di O. F., intestataria catastale del cespite in oggetto, con atto pubblico o con scrittura privata, né che abbia assunto comportamenti che potessero presupporre la volontà di assumere la qualifica di erede della comune ascendente, non acquisendo, peraltro, nemmeno il possesso dell'immobile oggetto dell'ordinanza impugnata.
Non risulta, dunque, che l'immobile in questione sia stato trasmesso alla ricorrente, come sostenuto dalla civica amministrazione, dal dante causa, P.V.
Né alcun valore può assumere la tesi, sostenuta dalla difesa di parte resistente, secondo cui la ricorrente sarebbe stata correttamente individuata come legittimata passiva quale chiamata all'eredità, sia perché tale tesi non è coerente con quanto riportato nel provvedimento impugnato, nel quale si fa espresso riferimento agli "eredi" e non ai meri "chiamati all'eredità", sia perché, come già sopra rilevato, non risulta nemmeno che la ricorrente sia mai stata chiamata all'eredità in questione.
[…]
Orbene, nel caso di specie, il Comune di Marano di Napoli non ha dimostrato di aver acclarato, prima dell'emanazione dell'ordinanza impugnata, l'avvenuta accettazione, da parte del de cuius della ricorrente, dell'eredità dell’intestataria catastale del cespite fonte dell’accertata situazione di pericolo, avendo peraltro la ricorrente evidenziato non solo la non avvenuta accettazione, neppure tacita, ma anche l'avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità.
Infine, la non agevole ricostruzione della situazione dominicale del cespite de quo, peraltro ammessa dalla stessa civica amministrazione, avrebbe imposto la preventiva instaurazione del contraddittorio procedimentale, atteso che le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere assistite da tutte le garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell'atto, ivi compresa la partecipazione al procedimento. Ne consegue che il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente non giustifica di per sé l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo al contrario necessaria un'urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, debitamente esplicitata in specifica motivazione (Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 58; Tar Umbria, 24 febbraio 2005, n. 57).
Nella specie, la summenzionata difficoltà riscontrata nell’accertamento della situazione dominicale e possessoria avrebbe dovuto indurre ad un preventivo confronto procedimentale, così da consentire all’amministrazione, persistendo l’insuperabilità dell’incertezza nell’individuazione dei potenziali destinatari dell’ordinanza nonché l’accertata situazione di un pericolo per la pubblica incolumità, al fine di individuare i soggetti tenuti a eseguire le misure di messa in sicurezza, l’attivazione della procedura di cui all'art. 481, cod. civ., secondo cui "chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare".
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbite le ulteriori censure dedotte, con il conseguente annullamento, per quanto di ragione, dell'ordinanza impugnata nella parte in cui individua come destinataria della stessa la ricorrente.
