Ordinanza contingibile e urgente in materia di rifiuti – Illegittima se adottata in tempi non compatibili con la gestione immediata di situazioni eccezionali (1/2025)

T.A.R. TOSCANA, sez. II - Firenze, 28 ottobre 2024, n. 1206T.A.R. TOSCANA,  sez. II - Firenze, 28 ottobre 2024, n. 1206

Anche il secondo motivo di impugnazione, riguardante il riferimento motivazionale alle ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, è fondato.

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono atti non predeterminati nel contenuto e nei presupposti fattuali, che si pongono perciò in una ‘fisiologica’ posizione di frizione con i caratteri della necessaria tipicità e tassatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio costituzionale di legalità dell’azione amministrativa.

 

Per tale ragione, la giurisprudenza richiede, ai fini del legittimo esercizio di tale potere extra ordinem da parte del Sindaco, lo scrupoloso accertamento (e la conseguente specifica motivazione) della sussistenza di alcuni presupposti applicativi, tra i quali l’indifferibilità ed urgenza - e dunque una condizione che impone di agire in tempi ristretti e non procrastinabili - e la contingibilità - da intendersi come indisponibilità, nell’ordinamento, di strumenti tipici predisposti dal legislatore per far fronte alla situazione emergenziale in essere -.

Tale ultimo presupposto difetta con riferimento all’abbandono ingiustificato di rifiuti, per il quale l’ordinamento appresta il rimedio tipico costituito dall’ordinanza ex art. 192 D. Lgs. 152/2006, e che laddove si verifichi impone perciò al Sindaco di agire secondo le modalità tipiche indicate dalla richiamata disposizione del Codice dell’Ambiente, impedendo così la spendita del potere extra ordinem costituito dall’emissione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000. Quanto precede, ovviamente, ad eccezione di fattispecie caratterizzate da assoluta urgenza, tali da non poter essere affrontate nei tempi del procedimento ordinario; ipotesi che deve senz’altro escludersi nel caso di specie, laddove il Comune ha impiegato oltre un anno, dopo la segnalazione dei Carabinieri, per adottare l’atto oggi impugnato.

Nei suddetti termini si è già costantemente espressa la giurisprudenza, che il Collegio condivide: […] «Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi della normativa di cui all'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali di cui agli artt. 50 o 54 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che queste ultime hanno contenuto atipico e residuale ed il relativo potere può essere esercitato laddove via sia l'urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva e solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale» (Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2021, n. 3372). Peraltro, le suddette argomentazioni sono già state fatte proprie anche da questa Sezione, secondo un indirizzo cui il Collegio intende dare continuità: «in materia di gestione dei rifiuti è illegittima una ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco di un Comune (ai sensi dell'art. 50 del TUEL) in tempi non compatibili con la gestione immediata di situazioni eccezionali e del tutto adeguati, invece, all'espletamento dei poteri ordinari previsti dall'ordinamento (ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006)» (TAR Toscana, Firenze, II, 22 marzo 2024 n. 329).

Anche sotto il diverso profilo qui esaminato, dunque, l’ordinanza è illegittima e deve essere annullata.

 

Osservatorio sulle fonti

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