FONTI DELLE REGIONI ORDINARIE 2025

1. L’avvio del Progetto Testi Unici Regione Lombardia

La Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha di recente avviato il progetto “Testi Unici Lombardia” con l’obiettivo di razionalizzare e sistematizzare parte del corpus normativo regionale. L’iniziativa, così come già avvenuto in altre occasioni in cui la Regione aveva intrapreso percorsi di riordino e di riduzione della normativa regionale[1], mira principalmente a due finalità complementari: da un lato, raccogliere in un’unica legge regionale tutte le disposizioni che disciplinano una determinata materia o settore omogeneo; dall’altro, procedere contestualmente all’abrogazione delle singole leggi il cui contenuto viene incorporato nel testo unico. Si tratta quindi di testi unici di natura meramente compilativa, ossia gli unici testi unici previsti e disciplinati dalla Regione.

Il progetto ha visto ad oggi le seguenti fasi: anzitutto, è stato elaborato uno studio sullo stato dell’arte della legislazione lombarda funzionale a verificare non solo l’esistenza di margini per l’elaborazione di testi unici di natura meramente compilativa ma anche per saggiare le aree su cui intervenire con riduzione normativa; il documento di sintesi di tale ricognizione è stato illustrato dal Sottosegretario alla Commissione Affari istituzionali, chiamata ad esprimersi sulla prosecuzione o meno del progetto di riordino; a seguito della discussione in Commissione Affari costituzionali è stato approvato l’avvio dell’iter con contestuale definizione e delimitazione delle aree di intervento. 

1. La prima legge regionale sul suicidio medicalmente assistito

L’11 febbraio 2025, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la prima legge regionale volta a disciplinare il suicidio medicalmente assistito, fornendo indicazioni puntuali sui tempi e i modi di attuazione della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale (letta anche alla luce della più recente sentenza n. 135 del 2024).

Come noto, la legge deriva da una proposta di iniziativa popolare basata su un testo elaborato dalla Associazione Coscioni e presentato, previa raccolta firme, in diverse regioni Italiane.

1. Introduzione*

Il 10 giugno 2025 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità il disegno di legge n. 92/2025 volto all’abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n.12 Legge finanziaria per l’anno 2008 e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008), ossia delle disposizioni legislative regionali in tema di sperimentazioni gestionali in ambito sanitario.

Il disegno di legge in questione, presentato dalla Giunta regionale il 5 giugno 2025, era stato annunciato dal medesimo organo nell’ambito della discussione consiliare sull’ordine del giorno relativo alle “Determinazioni in merito alla valutazione di ricevibilità e ammissibilità di un’istanza per la promozione di un referendum abrogativo”. Questa iniziativa scaturiva da una richiesta di referendum abrogativo, pervenuta al Presidente del Consiglio regionale il 22 aprile 2025, da parte del Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure avente a oggetto le medesime disposizioni legislative, poi abrogate. La Commissione di Garanzia, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto, aveva espresso parere favorevole sulla ricevibilità e ammissibilità della richiesta referendaria (parere 5/2025 del 19 maggio 2025). Successivamente, il Consiglio, chiamato a votare sulla ricevibilità e ammissibilità ai sensi dell’art. 12-bis, comma 9, della l. reg. 16 gennaio 1973, n. 4, decideva a maggioranza di sospendere la votazione sull’ordine del giorno relativo. In data 6 giugno, in ossequio al disegno di legge nel frattempo presentato dalla Giunta, la Conferenza dei capigruppo stabiliva la convocazione della I e IV Commissione, le quali, nella seduta congiunta del 9 giugno 2025, hanno licenziato il disegno di legge con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

1. Il perché di una legge regionale su innovazione digitale e intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (IA) ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche pubbliche, suscitando un acceso dibattito su come regolamentarne lo sviluppo e l’applicazione. Se a livello europeo il Regolamento sull’IA (AI Act) ha posto le basi per un quadro normativo comune, in Italia la Regione Toscana si è distinta per aver adottato una legge specifica in materia, la Legge Regionale n. 57 del 9 dicembre 2024. Essa mira a disciplinare l’uso delle tecnologie digitali intervenendo in modo proattivo al fine di promuovere un ecosistema digitale innovativo e sostenibile, con l’obiettivo di regolamentare e incentivare l’innovazione digitale nel territorio regionale, ponendo particolare attenzione ai principi di sicurezza, trasparenza ed equità.

1. Con l.r. 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione), Regione Abruzzo riprende il percorso di allineamento ai principi di better regulation europei già cominciato con legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 e in attuazione dei principi statutari[1]. La legge regionale, di iniziativa consiliare, si colloca sulla scia dell’Accordo del 29 marzo 2007 tra Stato, Regioni e Autonomie locali sulla semplificazione e il miglioramento della qualità della regolamentazione, richiamato anche nella relazione illustrativa della proposta legge, il quale ha dato la spinta a diverse regioni per dotarsi di una legislazione organica in materia.

Dalla medesima relazione si coglie l’intenzione del legislatore regionale di procedere ad una «riscrittura» della l.r. n. 26/2010, che viene difatti abrogata in toto, per apportare «una serie di integrazioni e modifiche di carattere contenutistico, procedurale e organizzativo volte a renderne il disposto più efficace ed attuale, più aderente all’organizzazione e alle procedure in essere nonché più coerente con la normativa europea e nazionale sopravvenuta in materia»[2]. Ratio della legge è, dunque, razionalizzare e semplificare gli strumenti già in uso, introdurne di nuovi e finanche «prevedere alcune novità dal punto di vista organizzativo, in particolare all’interno del Consiglio e nei rapporti tra Giunta e Consiglio, anche attraverso la previsione di specifici protocolli d’intesa»[3].

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Osservatorio sulle fonti

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