FONTI DELLE REGIONI ORDINARIE 2025

1. L’avvio del Progetto Testi Unici Regione Lombardia

La Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha di recente avviato il progetto “Testi Unici Lombardia” con l’obiettivo di razionalizzare e sistematizzare parte del corpus normativo regionale. L’iniziativa, così come già avvenuto in altre occasioni in cui la Regione aveva intrapreso percorsi di riordino e di riduzione della normativa regionale[1], mira principalmente a due finalità complementari: da un lato, raccogliere in un’unica legge regionale tutte le disposizioni che disciplinano una determinata materia o settore omogeneo; dall’altro, procedere contestualmente all’abrogazione delle singole leggi il cui contenuto viene incorporato nel testo unico. Si tratta quindi di testi unici di natura meramente compilativa, ossia gli unici testi unici previsti e disciplinati dalla Regione.

Il progetto ha visto ad oggi le seguenti fasi: anzitutto, è stato elaborato uno studio sullo stato dell’arte della legislazione lombarda funzionale a verificare non solo l’esistenza di margini per l’elaborazione di testi unici di natura meramente compilativa ma anche per saggiare le aree su cui intervenire con riduzione normativa; il documento di sintesi di tale ricognizione è stato illustrato dal Sottosegretario alla Commissione Affari istituzionali, chiamata ad esprimersi sulla prosecuzione o meno del progetto di riordino; a seguito della discussione in Commissione Affari costituzionali è stato approvato l’avvio dell’iter con contestuale definizione e delimitazione delle aree di intervento. 

1. La riappropriazione dello spazio legislativo regionale dopo il decreto-legge sostitutivo n. 86 del 2020

Con la legge regionale n. 5 del 2025 – recante «Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)» – il Consiglio regionale della Puglia – è intervenuto sulla disciplina elettorale.

Il provvedimento – approvato con 28 voti favorevoli e 9 contrari, tra cui lo stesso Presidente della Regione Michele Emiliano[1] – si configura come legge ad articolo unico[2], il cui contenuto essenziale consiste nella sostituzione integrale dell’art. 7 della legge regionale n. 2 del 2005.

Tale disposizione non è certamente nuova agli studiosi del diritto costituzionale e la sua notorietà si deve ad una vicenda della storia costituzionale recente: essa, infatti, è stata oggetto del primo esercizio del potere sostitutivo straordinario legislativo ex art. 120, comma 2, Cost. quando, in prossimità delle elezioni regionali del 2020, il Governo è intervenuto con il d.l. n. 86 del 2020 allo scopo di assicurare l’allineamento della normativa regionale di dettaglio ai principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in tema di parità di accesso alle cariche elettive.

1. La prima legge regionale sul suicidio medicalmente assistito

L’11 febbraio 2025, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la prima legge regionale volta a disciplinare il suicidio medicalmente assistito, fornendo indicazioni puntuali sui tempi e i modi di attuazione della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale (letta anche alla luce della più recente sentenza n. 135 del 2024).

Come noto, la legge deriva da una proposta di iniziativa popolare basata su un testo elaborato dalla Associazione Coscioni e presentato, previa raccolta firme, in diverse regioni Italiane.

1. Introduzione*

Il 10 giugno 2025 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità il disegno di legge n. 92/2025 volto all’abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n.12 Legge finanziaria per l’anno 2008 e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008), ossia delle disposizioni legislative regionali in tema di sperimentazioni gestionali in ambito sanitario.

Il disegno di legge in questione, presentato dalla Giunta regionale il 5 giugno 2025, era stato annunciato dal medesimo organo nell’ambito della discussione consiliare sull’ordine del giorno relativo alle “Determinazioni in merito alla valutazione di ricevibilità e ammissibilità di un’istanza per la promozione di un referendum abrogativo”. Questa iniziativa scaturiva da una richiesta di referendum abrogativo, pervenuta al Presidente del Consiglio regionale il 22 aprile 2025, da parte del Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure avente a oggetto le medesime disposizioni legislative, poi abrogate. La Commissione di Garanzia, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto, aveva espresso parere favorevole sulla ricevibilità e ammissibilità della richiesta referendaria (parere 5/2025 del 19 maggio 2025). Successivamente, il Consiglio, chiamato a votare sulla ricevibilità e ammissibilità ai sensi dell’art. 12-bis, comma 9, della l. reg. 16 gennaio 1973, n. 4, decideva a maggioranza di sospendere la votazione sull’ordine del giorno relativo. In data 6 giugno, in ossequio al disegno di legge nel frattempo presentato dalla Giunta, la Conferenza dei capigruppo stabiliva la convocazione della I e IV Commissione, le quali, nella seduta congiunta del 9 giugno 2025, hanno licenziato il disegno di legge con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

La legge regionale Campania n. 12 del 22 luglio 2025, recante «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di promozione della legalità e di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di sostegno alle vittime» rappresenta la costruzione di un modello integrato di governance della legalità, in cui la funzione normativa e quella amministrativa si intrecciano secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Attraverso il riordino delle fonti, la programmazione annuale affidata alla Giunta, la partecipazione del Terzo settore e l’attività di coordinamento della cabina di regia, il legislatore regionale ha delineato un sistema coerente, destinato a tradursi in una gestione efficiente e continuativa.

Prima della sua entrata in vigore, la disciplina campana in materia di promozione della legalità e di sostegno alle vittime di criminalità si presentava fortemente frammentata. Il panorama normativo, come ci ricorda l’art. 19 della nuova legge - disposizione dedicata all’abrogazione delle precedenti normative regionali - comprendeva disposizioni eterogenee, dalla storica legge regionale n. 61 del 1978 alla più recente n. 54 del 2018.

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Osservatorio sulle fonti

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