Legge provinciale 7 giugno 2024, n. 6
“Semplificazioni in materia di attività contrattuale: modificazioni dell'articolo 16
della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)”
La norma interviene sul comma 6 ter dell’articolo 16 della legge prov. n. 26 del 1988 in materia di servizi antincendi che ha escluso i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni e la federazione provinciale dei corpi volontari dall'applicazione della normativa sulla contrattualistica pubblica, fatto salvo il rispetto dei principi generali. Il presente intervento normativo rivede il comma 6 ter, aggiornandolo alla luce del rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici e inserendo un rinvio espresso all’articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si prevede inoltre che la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, possa adottare linee guida sull’attività contrattuale dei predetti soggetti (art. 1).
Legge provinciale 13 giugno 2024, n. 7
“Integrazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)»: relativa al ricambio generazionale, e modificazione dell'articolo 1 della medesima legge”
La norma integra la L.P. 9 giugno 2010, n. 10, introducendo nuove disposizioni volte a favorire il ricambio generazionale nell’ambito delle nomine e designazioni di competenza della Giunta e del Consiglio provinciale. In particolare, la nuova disciplina trova applicazione con riferimento all’affidamento degli incarichi di componente negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza di enti strumentali, agenzie, società controllate direttamente dalla Provincia, fondazioni e altri enti di diritto pubblico per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia (art. 13 bis). A tal fine, la Giunta provinciale promuove iniziative puntuali per incentivare la candidatura di persone di età inferiore ai 35 anni alla nomina di componente negli organi di amministrazione, nonché all’iscrizione agli elenchi per la selezione dei componenti degli organi di controllo e degli organismi di vigilanza. La norma precisa, infine, che per le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, il ricambio generazionale è favorito secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale. La legge ha il pregio di essere il primo esempio di iniziativa legislativa volta a promuovere il ricambio generazionale e favorire l’affermazione sociale e lavorativa dei giovani nel sistema di governance degli enti pubblici.
Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026”
Nell’ambito dei diversificati interventi legislativi approvati con la legge di assestamento del bilancio di previsione provinciale, si segnala l’intervenuta modificazione della legge prov. 27 luglio 2012, n. 16 recante “Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti” (art. 11). Il nuovo articolo 22 bis disciplina le modalità di implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nell’azione amministrativa, in particolare demandando all’approvazione di una specifica strategia territoriale per l’utilizzo dell’IA da parte della pubblica amministrazione trentina, da adottarsi con successivo provvedimento della Giunta provinciale. Al fine di dare attuazione alla strategia territoriale per l’utilizzo dell’IA è istituita una cabina di regia, quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e propositive, con il principale obiettivo di assicurare il coordinamento delle iniziative adottate dalla provincia e dai suoi enti strumentali relative all’adozione di strumenti e soluzioni basate sull’IA nell’ambito del territorio provinciale. La cabina di regia è istituita per la durata della legislatura con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definisce la composizione e ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività.
Legge provinciale 18 settembre 2024, n. 10
“Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime): interventi a favore degli orfani di vittime da reato di violenza di genere”
La norma estende parte delle tutele a sostegno delle vittime di violenza di genere, previste dalla legge prov. 9 marzo 2010, n. 6, anche in favore degli orfani di femminicidio e di crimini domestici (art. 1). La nuova disciplina è finalizzata ad introdurre percorsi di supporto, anche di tipo psicologico, nonché azioni ed interventi mirati volti ad agevolare l’accesso ad opportunità educative e lavorative a favore degli orfani di femminicidio e di crimini domestici (art. 2). Nello specifico, oltre alla previsione di un fondo dedicato, la norma reca l’estensione dei servizi e delle misure antiviolenza quali, ad esempio, l’accesso a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo o di supporto psicologico e sociale per agevolare il recupero post-trauma, ai figli minorenni o maggiorenni fino ai ventisei anni se non economicamente autosufficienti delle vittime di violenza di genere (art. 7 ter).
La legge prov. 9 marzo 2010, n. 6 è stata interessata da un ulteriore intervento modificativo di cui alla successiva legge prov. 18 settembre 2024, n. 11. La norma introduce nuove misure volte a potenziare concretamente gli interventi finalizzati al sostegno delle donne vittime di violenza fisica e psicologica nella fase successiva al primo periodo dell’emergenza (art. 9 bis). Il nuovo articolo disciplina l’istituzione di un servizio di accompagnamento e supporto personalizzato delle vittime per la fuoriuscita dalla violenza e volto al raggiungimento dell’autonomia relazionale, economica, lavorativa e abitativa.
