Legge regionale 19 novembre 2024, n. 4
La legge reg. prende atto di quanto affermato dalla Corte cost. con sent. n. 60/2023, escludendo, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’immediata ricandidabilità alla carica di sindaco per chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive, se non siano decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica.
Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 15.000 abitanti continua a non essere immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive.
Legge regionale 24 marzo 2025, n. 2
La modifica trae origine dalle difficoltà circa il rispetto dell’equilibrio di genere sorte durante la formazione della Giunta regionale.
Alla fine del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezione degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: “La Giunta regionale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi”.
