Legge provinciale 16 luglio 2024, n. 3
“Riordino delle disposizioni in materia di finanza locale”
La legge è volta ad armonizzare e a strutturare in modo chiaro le disposizioni in materia di finanza locale, in particolare le leggi provinciali 11 giugno 1975, n. 27 e 14 febbraio 1992, n. 6, nonché ad abrogare disposizioni normative obsolete.
Conseguentemente, all’art. 1 della legge prov. n. 6 del 1992, viene inserita la previsione per cui la Provincia assegna ai comuni e alle comunità comprensoriali idonei mezzi finanziari allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Le assegnazioni vengono stabilite annualmente con accordo tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza dei comuni. L’ammontare complessivo delle assegnazioni è incrementato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, nel caso in cui vengano trasferite ai comuni nuove funzioni amministrative. I finanziamenti a carico del fondo ordinario, destinati alla copertura delle spese correnti dei comuni e delle comunità comprensoriali, sono erogati in quattro rate, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. L’accordo può prevedere che le erogazioni siano effettuate secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere. Le modalità di erogazione dei mezzi finanziari previsti per gli altri fondi (per investimenti; per ammortamento mutui; fondo perequativo; di rotazione per investimenti) sono stabilite con l’accordo. I mezzi finanziari a carico del fondo per ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali di norma nel mese precedente a quello di scadenza delle rate di ammortamento.
Quanto alla disciplina del fondo perequativo si introduce la previsione che ai comuni possano essere assegnati ulteriori mezzi finanziari a carico di tale fondo per coprire i maggiori oneri derivanti da spese straordinarie e per il finanziamento di progetti pilota e progetti speciali. Ai comuni delle località ladine dell’Alto Adige vengono concesse assegnazioni in proporzione alla rispettiva popolazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull’uso della lingua ladina nei rapporti con la cittadinanza.
Legge provinciale 17 settembre 2024, n. 7
La legge abroga la legge prov. 31 luglio 1976, n. 27, e successive modifiche, recando una nuova disciplina delle funzioni e del finanziamento dell’Istituto ladino di cultura “Micurá de Rü”.
Legge provinciale 22 novembre 2024, n. 10
La legge abroga l’art. 9, co. 2, lett. l) della l.p. 19 settembre 2017, n. 14. Non sussiste, quindi, più la condizione di incompatibilità per il consigliere provinciale che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province di Bolzano e di Trento.
