Le cause di esclusione della protezione internazionale per gli stranieri: quali condizioni per la rilevanza della vita familiare Corte Cass., Sez. I. Ord. del 12/11/2024, n. 29125 (1/2025)

1. Introduzione

Con l’ordinanza n. 29125, depositata il 12 novembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino albanese avverso un decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

La pronuncia affronta questioni di particolare rilevanza nell’ambito della protezione internazionale e del diritto degli stranieri, con specifico riferimento alle cause di esclusione della protezione e ai limiti della tutela della vita privata e familiare quale motivo ostativo all’espulsione.

In sintesi, la Corte ha statuito che in tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 8 CEDU qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche ad eventi significativi del suo passato. La Corte ha inoltre precisato che non può essere positivamente apprezzata alcuna integrazione sociale qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi.

 L’ordinanza contribuisce così a delineare in modo più preciso i contorni della tutela della vita familiare nell’ambito dei procedimenti di espulsione, stabilendo criteri più stringenti per l’applicazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 8 CEDU e introducendo altresì una nozione qualificata di ‘integrazione sociale’ che trascende la mera presenza sul territorio.

2. Il fatto

Il caso in esame ha riguardato un cittadino albanese che aveva richiesto protezione internazionale mentre era detenuto in Italia a fini estradizionali per scontare una pena di 25 anni di reclusione (originariamente ergastolo poi commutato) inflittagli in Albania per triplice omicidio e possesso illegale di armi, reati commessi nel 1993.

Il richiedente ha motivato la domanda di protezione sostenendo che, in caso di rimpatrio, sarebbe stato esposto alla ‘vendetta di sangue’ (gjakmarrja) secondo il codice rurale consuetudinario albanese vigente nel proprio paese d’origine. Ha inoltre evidenziato la sua lunga permanenza in Italia (26 anni), la convivenza con una cittadina italiana dal 2006 e la sua attività lavorativa svolta inizialmente con falsa identità e successivamente, dopo la richiesta di asilo, con la propria vera identità.

Il Tribunale di Milano ha respinto la suddetta domanda, rilevando che, in primo luogo, la gravità dei reati commessi è comunque tale da integrare le cause di esclusione dalla protezione internazionale; in secondo luogo, sulla base delle informazioni assunte, secondo il Tribunale non vi erano elementi per ritenere fondato il rischio di ‘vendetta di sangue’ indicato dal ricorrente, dal momento che vi erano una serie di incongruenze nella narrazione. Il Tribunale ha evidenziato altresì che le condizioni carcerarie albanesi non sono tali da esporre il ricorrente ad un trattamento inumano o degradante, escludendo per l’effetto il rischio di danno grave.

In merito alla richiesta di protezione speciale, il Tribunale ha preliminarmente osservato che l’art. 19 del D.lgs. 286/1998 opera una distinzione fondamentale: vieta l’estradizione esclusivamente in caso di rischio di tortura o trattamenti inumani, mentre vieta il respingimento e l’espulsione (ma non anche l’estradizione) in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Questa distinzione normativa risulta determinante nell’economia della decisione, in quanto delimita con precisione l'ambito di applicazione delle diverse tutele.

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che il divieto di estradizione dovesse comunque escludersi nel caso de quo, poiché l’integrazione dedotta dal richiedente non era avvenuta nel rispetto della legalità e delle regole fondamentali della convivenza sociale. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha evidenziato che il richiedente aveva vissuto per vent’anni in Italia in condizione di latitanza nonché utilizzato un’identità falsa, ingannando sistematicamente tutte le persone con cui era entrato in contatto, inclusa la propria convivente.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il radicamento sul territorio, positivamente valutabile ai fini della protezione speciale, non consiste nella mera permanenza prolungata in un dato luogo, ma richiede che il soggetto compia ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento –  il che implica necessariamente il rispetto delle regole della comunità.

Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha concluso che non sussistessero i presupposti per la concessione della protezione speciale, rigettando pertanto la richiesta di protezione internazionale.

Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione dal cittadino albanese, sulla base di tre distinti motivi: con il primo motivo, lamentava la falsa applicazione e violazione delle norme sull’audizione del richiedente da parte del Tribunale; con il secondo motivo, faceva valere la violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del racconto del richiedente sui fatti essenziali inerenti soprattutto alla vendetta di sangue; con il terzo motivo,  lamentava la violazione delle norme a tutela della vita privata e familiare ai fini del mancato riconoscimento della protezione speciale.

3. La decisione della Corte di Cassazione

Investita della questione, con l’ordinanza  in commento la Cassazione ha respinto tutti e tre i motivi addotti da parte ricorrente.

Soffermandosi, in particolare, sull’analisi del terzo motivo di ricorso, la Corte si è allineata alla consolidata giurisprudenza nazionale e sovranazionale, chiarendo anzitutto che la protezione garantita dall’art. 19 del D.lgs. 286/1998 si estende pienamente anche alle relazioni familiari di fatto, purché caratterizzate da legami affettivi autentici[1]. In tale contesto, acquista particolare rilevanza anche la condotta conforme alla legge tenuta dal soggetto che intende stabilire o mantenere il legame familiare.

Segnatamente, la Corte ha riconosciuto che lo stabile rapporto affettivo di coppia tra due persone, contraddistinto dalla spontanea assunzione di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, costituisce una delle formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., in quanto ambiente idoneo allo sviluppo della personalità all’interno della vita familiare[2].

Di conseguenza, la tutela giuridica deve essere riconosciuta non solo alla famiglia fondata sul matrimonio, ma anche alle unioni di fatto, purché queste si conformino ai valori costituzionali che informano l’ordinamento italiano. In questo quadro, la lealtà reciproca tra i partners rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo di un legame fondato su tali valori[3].

Pertanto, nei procedimenti di espulsione di un cittadino straniero che abbia commesso un reato e che invochi a propria difesa l’esistenza di una vita familiare, risulta necessario valutare specifici fattori determinanti, tra cui l’effettiva autenticità della vita familiare condotta dalla coppia e la consapevolezza del partner riguardo al reato commesso nel momento in cui ha instaurato la relazione affettiva duratura. È una valutazione che permette di contemperare l’interesse pubblico alla sicurezza con il diritto fondamentale alla vita familiare.

Tanto premesso, nel caso in esame la Corte ha negato l’applicazione della tutela della vita privata e familiare prevista dall’art. 19 del D.lgs. n. 286/1998 in connessione con l’art. 8 CEDU, in ragione dell’assenza di autenticità nella relazione instaurata tra il cittadino albanese ricorrente e la partner italiana. In specie, i giudici hanno riscontrato una sostanziale mancanza di genuinità in tale legame affettivo, requisito fondamentale per l’attivazione delle tutele giuridiche. L’aver mantenuto celata nel tempo la propria identità al partner, così come l’aver sottaciuto sistematicamente elementi significativi del proprio passato – in particolare la commissione di un grave delitto in patria per cui era latitante da anni – è stata ritenuta dai giudici una condotta che pregiudica in modo irrimediabile la genuinità del legame affettivo, il quale costituisce presupposto imprescindibile per l’applicazione della tutela prevista dalla normativa.

Parimenti, la Corte ha precisato che l’integrazione sociale non può essere positivamente apprezzata qualora il soggetto, seppur sul territorio italiano da oltre vent’anni, non si attenga alle regole basilari della convivenza civile. L’integrazione richiede infatti che la persona si unisca non solo materialmente ma anche moralmente alla comunità, rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi del paese ospitante, pur mantenendo la propria identità personale e culturale. Pertanto, secondo la Suprema Corte l’integrazione rappresenta un processo bidirezionale che richiede impegno e rispetto reciproco, senza il quale le tutele previste dalla normativa non possono trovare applicazione.

4. Rilevanza della pronuncia

La Corte di Cassazione ha operato un delicato bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali del richiedente e l’interesse dello Stato alla sicurezza e al rispetto dell’ordine pubblico.

Questo bilanciamento riflette l’approccio della Corte EDU che, nell’interpretazione dell’art. 8 CEDU, riconosce agli Stati un certo margine di apprezzamento nella limitazione del diritto alla vita familiare quando vi siano esigenze legittime di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

La pronuncia mette in luce la complessa interazione tra il sistema di protezione internazionale (rifugiati e protezione sussidiaria), la tutela dei diritti umani garantita dalla CEDU e i meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale (estradizione). In particolare, la Corte ha chiarito, anzitutto, che l’art. 19 del D.lgs. 286/1998 vieta l’estradizione solo in caso di rischio di tortura o trattamenti inumani, mentre vieta ‘altresì il respingimento e l’espulsione’ (e non l’estradizione) in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Questa distinzione è cruciale nell’ambito del diritto internazionale, dove i diversi istituti giuridici (estradizione, espulsione) seguono regimi giuridici distinti.

La Corte ha elaborato poi una nozione ‘qualificata’ di vita familiare meritevole di tutela, che va oltre la mera esistenza di legami affettivi, richiedendo autenticità e genuinità delle relazioni, trasparenza e lealtà tra i partner, nonché rispetto delle regole fondamentali della società ospitante. Questo approccio arricchisce il dibattito sull’interpretazione dell’art. 8 CEDU, introducendo parametri qualitativi che permettono di distinguere tra situazioni familiari meritevoli di tutela e situazioni che, pur presentandosi formalmente come familiari, mancano della sostanza e dei valori che giustificano una speciale protezione.

L’ordinanza rappresenta un significativo contributo alla giurisprudenza in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri, offrendo chiarimenti su questioni cruciali quali le cause di esclusione dalla protezione e i limiti della tutela della vita privata e familiare. La decisione evidenzia, in proposito, la necessità di un approccio equilibrato che, pur garantendo la protezione dei diritti umani fondamentali, tenga conto delle legittime esigenze degli Stati di preservare la sicurezza, l’ordine pubblico e l’integrità del sistema di asilo, escludendo dalla protezione coloro che si sono resi responsabili di gravi crimini e non hanno dimostrato un autentico impegno di “integrazione” nel senso di cui si è detto, nella società ospitante.

 

[1] In proposito si vedano Corte EDU, Paradiso e Campanelli v. Italia, Seconda Sezione del 27 gennaio 2015 e Grande Camera del 24 gennaio 2017; Marckx v. Belgio del 13 giugno 1979; Evers v. Germania del 28 maggio 2020.

[2] In tal senso, Corte Cost. sentenza n. 269 del 27 dicembre 2022; Corte Cost. sentenza n. 170 del 11 giugno 2014 e Corte Cost. sentenza n. 138 del 14 aprile 2010.

[3] In merito, si faccia riferimento alla sentenza della Corte EDU nel caso Boultif v. Switzerland, 2 agosto 2001 par 48.

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