La Raccomandazione n. 40 del Comitato CEDAW sulla partecipazione delle donne ai processi decisionali (1/2025)

1. Introduzione

Il 25 ottobre 2024 il Comitato per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Comitato CEDAW” o “il Comitato”), organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne (d’ora in avanti, “Convenzione CEDAW”, o “Convenzione”)[1] ha adottato la General recommendation No. 40 on equal and inclusive representation of women in decision-making systems[2] (d’ora in avanti, “Raccomandazione n. 40”). Il Comitato CEDAW ha infatti il potere di elaborare raccomandazioni a norma dell’art. 21 CEDAW, allo scopo di indicare agli Stati membri misure funzionali all’attuazione degli obblighi convenzionali in relazione a tematiche specifiche o di particolare rilevanza.

 

Al centro della Raccomandazione n. 40 vi è il tema della partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica, già precedentemente esaminato nella Raccomandazione Generale n. 23 del 1997[3]. Nondimeno, il Comitato CEDAW si pone dichiaratamente l’obiettivo di innovare le proprie precedenti raccomandazioni al fine di rispondere alle attuali sfide all’uguaglianza di genere, fra cui, in particolare, la grave crisi climatica e la transizione digitale[4]. In questo momento storico, è infatti più che mai necessario che le donne – anche e soprattutto le giovani donne – prendano parte alla costruzione di un “mondo pacifico, equo, inclusivo e sostenibile”[5], in linea con le aspettative e i bisogni delle nuove generazioni.

Nella breve panoramica che segue, verranno pertanto evidenziati i profili di maggiore innovatività della raccomandazione. A tale scopo, si chiarirà dapprima quale sia il contesto in cui essa ha l’obiettivo di inserirsi (paragrafo 2), salvo poi soffermarsi sui suoi principali snodi contenutistici (paragrafo 3).

2. Gli obiettivi della Raccomandazione n. 40: brevi note di contesto

Secondo quanto chiarito dallo stesso Comitato, la Raccomandazione n. 40 intende guidare gli Stati verso una più equa ed inclusiva rappresentazione delle donne in tutti processi decisionali (“decision-making procesess”), a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della vita sociale, incluso quello digitale[6]. Da questo punto di vista, è dunque evidente l’intento di superare la Raccomandazione n. 23, caratterizzata, invece, da un’operatività limitata a pochi e circoscritti ambiti della vita sociale e dall’assenza di riferimenti a un adeguato meccanismo di enforcement[7].

La Raccomandazione n. 40 sottolinea innanzitutto che, al fine di colmare il gender gap che tuttora si manifesta nella sottorappresentazione femminile nei parlamenti, nelle istituzioni nazionali e negli organi di vertice nel settore economico, è necessario tenere conto di sfide globali come il cambiamento climatico e di un mercato del lavoro sempre più orientato all’utilizzo delle nuove tecnologie[8]. È infatti necessario prevenire e reprimere fenomeni di discriminazione di genere che possono verificarsi nei processi decisionali di transizione verso una società più sostenibile e digitalizzata[9].

Da questo punto di vista, il Comitato CEDAW è senz’altro in linea con la prassi internazionale, sia per quanto concerne il rapporto tra genere e cambiamento climatico, sia per quanto riguarda l’impatto di genere dell’avvento dell’intelligenza artificiale.

Sulla partecipazione delle donne ai processi decisionali che riguardano il cambiamento climatico, lo stesso Comitato CEDAW si era già soffermato nella General recommendation No. 37 on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change del 2018 (d’ora in avanti, “Raccomandazione n. 37”)[10]. Qui, il Comitato aveva sottolineato come il cambiamento climatico possa esacerbare le disuguaglianze sociali, incluse quelle di genere, producendo così un impatto maggiormente negativo sulle categorie che in società dispongono di minori poteri e risorse[11]. A fronte di tale circostanza, aveva dunque raccomandato agli Stati l’adozione di leggi, politiche, strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sensibili alle esigenze di genere e volti a prevenire ulteriori discriminazioni[12]. Sia la Raccomandazione n. 37 che la Raccomandazione n. 40 sottolineano pertanto che, a tale scopo, è fondamentale che le donne divengano parte attiva nella risposta al cambiamento climatico, sia assumendo ruoli di vertice preposti a tale scopo, sia prendendo parte al dibattito pubblico[13].

Con la Raccomandazione n. 40, il Comitato CEDAW si esprime invece per la prima volta sulla regolazione dell’intelligenza artificiale (AI). Nondimeno, anche questo tema è ormai da diverso tempo al centro del dibattito internazionale[14], che evidenzia con preoccupazione i rischi di discriminazione correlati allo sviluppo tecnologico, come la presenza di bias cognitivi e di stereotipi di genere presenti nell’algoritmo[15].  Nel solco di tale dibattito, la Raccomandazione n. 40 raccomanda lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sensibili alla parità di genere e di appositi meccanismi di correzione (de-biasing) e monitoraggio per quelli già esistenti[16]. A tal riguardo, non è escluso che il Comitato torni sul punto in futuro, anche alla luce del lavoro del Comitato di esperti del sull'intelligenza artificiale, l'uguaglianza e la discriminazione[17], istituito nel 2021 con Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa[18]. Com’è noto, infatti, tale Comitato avrà il compito di elaborare una propria raccomandazione sulla parità di genere nei sistemi di intelligenza artificiale, discriminazione entro il 31 dicembre 2025[19]. È dunque possibile che il dialogo tra organi di carattere universale e regionale conduca, nel tempo, allo sviluppo di pratiche e di modalità di regolazione delle nuove tecnologie più efficienti e maggiormente orientate alla parità.

3. Le raccomandazioni del Comitato CEDAW

3.1 Raccomandazioni generali

Una volta chiarite le finalità della Raccomandazione n. 40, il Comitato CEDAW si sofferma più dettagliatamente sull’attuazione dell’obbligo di garantire alle donne il diritto di prendere parte ai processi decisionali, che trova la propria base giuridica negli Articoli 7 e 8 CEDAW. In particolare, l’art. 7 CEDAW stabilisce il diritto delle donne di votare, essere elette, partecipare all’elaborazione delle politiche di governo e alla loro attuazione, e di ricoprire cariche e funzioni pubbliche ad ogni livello sia nelle amministrazioni statali che in quelle internazionali; l’art. 8 CEDAW, invece, stabilisce il diritto delle donne di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali. Nondimeno, entrambe le disposizioni sono da leggersi alla luce sia dell’obbligo generale, previsto dalla Convenzione, di garantire l’uguaglianza sostanziale tra generi[20], che di altri strumenti internazionali. Il diritto delle donne di prendere parte alla vita pubblica in maniera paritaria rispetto agli uomini è infatti previsto anche dalla Convenzione sui diritti politici delle donne[21], il Patto internazionale sui diritti civili e politici[22], il Patto internazionale sui diritti economici e sociali[23] e ricade nell’ambito applicativo di numerose convenzioni regionali[24]. Sulla base di tale cornice normativa, il Comitato elabora pertanto sia raccomandazioni derivanti dall’obbligo generale di uguaglianza sostanziale tra generi, che dagli articoli 7 e 8 CEDAW nello specifico[25].

Per quanto concerne le raccomandazioni generali, il Comitato precisa anzitutto che una più equa inclusione delle donne nei processi decisionali può essere raggiunta solo promuovendo la parità tra generi, in un rapporto di 50:50, in tutti gli ambiti della vita sociale. A tale scopo, è tuttavia necessario che le donne siano anzitutto in grado di esercitare il controllo sul proprio corpo e le proprie vite. Il sistema patriarcale ha infatti finora costituito un ostacolo sia all’accesso al potere decisionale da parte delle donne, che alla possibilità di esercitarlo effettivamente[26]. La repressione della violenza di genere e di ogni forma di prevaricazione da parte degli uomini sulle donne, anche all’interno dei rapporti familiari, rappresenta pertanto una condicio sine qua non per il raggiungimento della parità[27].

L’uguaglianza sostanziale tra generi potrebbe inoltre richiedere l’adozione di misure che lo stesso Comitato CEDAW definisce “speciali e temporanee”. A tal riguardo, vengono espressamente richiamate due precedenti raccomandazioni generali, la n. 5[28] e la n. 25[29], entrambe relative al concetto di “misure temporanee” di cui all’art. 4 CEDAW[30]. La prima, in particolare, definisce le misure temporanee come “azioni positive, trattamenti preferenziali o sistemi a quote” affinché venga favorita l’inclusione femminile in tutti i settori[31]. La Raccomandazione n. 25, invece, precisa che la temporaneità di una misura non è predeterminata, bensì commisurata e funzionale alla necessità di reprimere uno specifico fenomeno discriminatorio[32]. Coerentemente, essa fornisce alcune esemplificazioni di misure temporanee ulteriori rispetto alla Raccomandazione n. 5, come, ad esempio, l’adozione di programmi di sensibilizzazione o di sostegno, o di sistemi di reclutamento, assunzione e promozione targettizzati, e la previsione di obiettivi numerici collegati a scadenze temporali[33].

Secondo la Raccomandazione n. 40, l’adozione di misure sia temporanee che permanenti dev’essere in ogni caso orientata all’uguaglianza sostanziale, fondata su 7 “pilastri”: (1) l’obiettivo della parità al 50% tra donne e uomini come punto di partenza per l’adozione di ulteriori misure; (2) la leadership di ragazze e donne giovani; (3) l’eliminazione di forme di discriminazione intersezionali rispetto a quella di genere[34]; (4) l’approccio congiunto orientato alla parità in diverse sfere della società; (5) l’equa distribuzione di potere decisionale tra donne e uomini; (6) la trasformazione dei ruoli delle donne all’interno della società, anche mediante l’abolizione degli stereotipi di genere nelle famiglie e nei posti di lavoro; (7) la valorizzazione delle organizzazioni e delle associazioni a favore dei diritti delle donne e dei ruoli di rappresentanza delle donne nella società civile[35].

Secondo il Comitato, a ciascun “pilastro” corrispondono specifici margini di intervento statale. Ad esempio, ai fini della repressione dei fenomeni cc.dd. di discriminazione intersezionale[36],  si raccomanda agli Stati membri innanzitutto di riconoscere che alcune categorie di donne – già di per sé esposte a fenomeni di discriminazione di genere – siano maggiormente svantaggiate a fronte della propria disabilità o dell’appartenenza a minoranze e/o a gruppi maggiormente vulnerabili. Inoltre, sono raccomandate azioni mirate, tra cui lo sviluppo di strategie di reclutamento per i processi decisionali, sia a livello pubblico che privato, che tengano conto dell’intersezionalità.

La Raccomandazione n. 40 sottolinea anche l’importanza di garantire che sessismo e misoginia siano assenti non solo nei sistemi informatici e nei social media, ma anche nella formazione scolastica a tutti livelli e nei materiali didattici. A tal riguardo, si raccomanda pertanto l’adozione di sistemi di correzione, di meccanismi di controllo sul funzionamento dei media, e di investimenti nella formazione degli insegnanti[37].  Lo smantellamento degli stereotipi di genere presenti a livello scolastico e universitario dev’essere inoltre perseguito mediante l'inclusione di bambine, ragazze e donne nei corsi di studio e nei settori tradizionalmente associati e dominati da uomini e ragazzi, come le materie cc.dd. “STEM” (acronimo di “Science, Technology, Engineering e Mathematics”)[38]. Sul piano culturale, occorre infatti rafforzare l’idea che tali discipline siano professionalizzanti anche per donne e ragazze, promuovendone lo studio fin dall’infanzia. Anche in questo caso, il Comitato prende in considerazione l’ipotesi che possano essere necessarie misure temporanee per il raggiungimento della parità nel percorso di studi e nelle carriere STEM, inclusi sussidi finanziari per coprire eventuali costi aggiuntivi e per favorire l’occupazione delle giovani donne in questi settori[39].

Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, il Comitato CEDAW suggerisce che la cooperazione con il settore privato e l’imprenditoria possa favorire l’inclusione delle donne in tutti i ruoli professionali. Una funzione importante, inoltre, spetta anche alle organizzazioni e alle associazioni che promuovono i diritti delle donne e si pongono l’obiettivo di reprimere le discriminazioni di genere a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. A tal fine, si raccomanda agli Stati l’introduzione di meccanismi periodici di consultazione con tali enti, a cui dovrà essere garantita la possibilità di sviluppo e assicurato uno spazio di ascolto[40].

3.2 Raccomandazioni specifiche circa la partecipazione ai processi decisionali da parte delle donne a norma degli Articoli 7 e 8 CEDAW

La Raccomandazione Generale n. 40 elabora anche specifiche raccomandazioni volte a garantire alle donne il pieno godimento del diritto di elettorato attivo e passivo[41], del diritto di partecipare alla vita politica del proprio Stato[42] e del diritto di prendere parte alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica del paese[43]. Il Comitato CEDAW rileva infatti che, a dispetto di numerose riforme in questo campo, in alcuni Stati numerosi limiti – come, ad esempio, alcune leggi nazionali sullo stato familiare – ostacolino tuttora il raggiungimento della parità tra uomini e donne[44].

Affinché venga raggiunta la parità in un rapporto 50:50 a norma dell’art. 7 CEDAW, è pertanto necessario che gli Stati membri mettano in atto specifiche riforme, sia nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, sia per quanto concerne le regole applicabili alle organizzazioni non governative. Tra le raccomandazioni più rilevanti in tal senso, vanno senz’altro menzionate l’abolizione di leggi discriminatorie sul voto e sulla nazionalità; l’attuazione di campagne di sensibilizzazione sui diritti politici delle donne; lo sviluppo di strategie normative per l’inclusione di donne analfabete e disabili, unitamente a quelle di promozione per le candidature di donne giovani per i ruoli istituzionali; l’adozione di sistemi di alternanza tra candidati uomini e donne alle elezioni, attraverso liste di parità verticali e orizzontali. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle donne alla vita pubblica, si raccomanda agli Stati l’adozione di politiche orientate alla parità negli organi istituzionali, incluse quelle che favoriscono un più equilibrato rapporto tra vita pubblica e gestione del carico familiare (es. orari di lavoro favorevoli all'assistenza, asili nido nelle vicinanze degli uffici, maggiori possibilità di voto per delega e a distanza, previsione di congedi parentali retribuiti, ecc.)[45]. L’adozione di misure volte a stabilire la parità di genere e a verificarne la tenuta viene poi raccomandata per tutti i processi di decision-making che si svolgono a livello internazionale e nell’ambito del funzionamento delle organizzazioni internazionali, sulla base dell’art. 8 CEDAW[46].

Un rilievo importante dev’essere poi attribuito alle raccomandazioni riguardanti i processi decisionali in ambito economico, che costituiscono un elemento di novità rispetto alla precedente Raccomandazione n. 23[47]. Sulla base di quanto affermato dallo stesso Comitato, l’obbligo di adottare specifiche misure in tal senso discende dagli articoli 7 e 8 CEDAW, in combinato disposto con le altre norme convenzionali che tutelano il diritto delle donne all'istruzione e all'occupazione[48]. Uno specifico cambio strutturale in questo campo è poi tanto più necessario a fronte delle numerose difficoltà che le donne affrontano per conciliare risultati produttivi, carriera professionale e scelte personali e familiari. In tale contesto, il Comitato raccomanda l’attuazione di misure che consentano alle donne di acquisire più facilmente posizioni di vertice nel settore privato e degli appalti pubblici, anche mediante l’introduzione di meccanismi temporanei e incentivi. Si sottolinea inoltre la necessità di introdurre correttivi e indicatori per la parità di genere nelle procedure aziendali, anche mediante la cooperazione con i sindacati e l’introduzione di incentivi finanziari e fiscali. Anche in questo caso, inoltre, si raccomanda l’introduzione di un quadro normativo che consenta un bilanciamento effettivo tra vita lavorativa e lavoro di cura familiare[49].

Infine, si raccomanda agli Stati di dare esecuzione alle indicazioni del Comitato entro il 2030, avendo cura di mobilitare le risorse finanziarie necessarie a tale scopo e di introdurre specifici meccanismi di monitoraggio che possano aggiungersi alla revisione periodica da parte del Comitato CEDAW[50].

4. Osservazioni conclusive

L’uguaglianza di genere costituisce uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, ed include espressamente la piena ed effettiva partecipazione e la leadership femminile ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica e sociale[51].

La Raccomandazione n. 40 del Comitato CEDAW contribuisce senz’altro al raggiungimento di tale obiettivo, indicando agli Stati membri della CEDAW le misure necessarie per la sua realizzazione in un contesto sociale in continuo mutamento. A tale scopo, è essenziale che gli Stati membri della Convenzione CEDAW diano seguito a tali raccomandazioni, mettendo in atto il lavoro sinergico che è necessario – a tutti i livelli – per colmare la disparità fra generi e reprimere ogni forma di discriminazione.

 

[1] Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), firmata a New York il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981.

[2] Comitato CEDAW, General recommendation No. 40 on equal and inclusive representation of women in decision-making systems, UN Doc. CEDAW/C/GC/40 del 23 ottobre 2024 (d’ora in avanti, “GR n. 40”).

[3] Comitato CEDAW, General Recommendation No. 23: Political and Public Life, A/52/38, 1997.

[4] GR n. 40, cit., parr. 4-10.

[5] Ibidem, par. 16.

[6] Ibidem, par. 2.

[7] A supporto di queste considerazioni, l’intervento di Parinaz Tofighi (Università di Berna), dal titolo “Assessing CEDAW’s Committee Contribution to Enhancing Women’s Political Participation through General Recommendation 40”, reperibile al link: https://hrjust-intersect-observatory.eu/events/assessing-cedaws-committee-contribution-to-enhancing-womens-political-participation/.

[8] GR n. 40, parr. 4-10.

[9] Ibidem.

[10] Comitato CEDAW, General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change, UN Doc. CEDAW/C/GC/37 del 13 marzo 2018.

[11] Ibidem, par. 8.

[12] Ibidem.

[13] GR n. 40, par. 66; GR n. 37, par. 8 e 36. Sul tema, si veda anche M. Campbell, “A greener CEDAW: Adopting

a women’s substantive equality approach to climate change” in  C. Albertyn, M. Campbell, H. Alviar García, S. Fredman, M. Rodriguez de Assis Machado (a cura di), Feminist Frontiers in Climate Justice, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2023, pp. 90-115.

[14] Si vedano, inter alia, Consiglio d’Europa, Discrimination, Artificial Intelligence, and Algorithmic, 2018, al link: https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-making/1680925d73; UNESCO, Artificial Intelligence and Gender Equality: Key Findings of UNESCO’S Global Dialogue, 2020; Commissione europea, Opinion on Artificial Intelligence and Gender Equality of the Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men, 18 marzo 2020, disponibile al link: https://commission.europa.eu/system/files/2020-04/opinion_artificial_intelligence_gender_equality_2020_en.pdf; Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Bias in algorithms - Artificial intelligence and discrimination, 8 dicembre 2022, disponibile al link: https://fra.europa.eu/en/publication/2022/bias-algorithm; Consiglio d’Europa, Discrimination, Artificial Intelligence, and Algorithmic,

[15] Su questo tema, F. Lutz, “Gender equality and artificial intelligence in Europe. Addressing direct and indirect impacts of algorithms on gender-based discrimination”, in ERA Forum, Springer Berlino-Heidelberg, 2022, p. 33-52.

[16] GR n. 40, cit., par. 31 (d).

[17] Comitato di esperti del sull'intelligenza artificiale, l'uguaglianza e la discriminazione, sottocomitato congiunto della Commissione per l'uguaglianza di genere (GEC) e del Comitato direttivo per la lotta alla discriminazione, alla diversità e all'inclusione (CDADI) del Consiglio d’Europa.

[18] Consiglio d’Europa, Resolution CM/Res(2021)3 on intergovernmental committees and subordinate bodies, their terms of reference and working methods (Adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2021 at the 1404th meeting of the Ministers' Deputies), CM/Res(2021)3.

[19] Informazioni reperibili al link: https://www.coe.int/en/web/genderequality/committee-of-experts-on-artificial-intelligence-equality-and-discrimination-gec/adi-ai-.

[20] Convenzione CEDAW, in particolare Artt. 1-4.

[21] Convenzione sui diritti politici delle donne (Convention on the political rights of women), adottata a New York il 31 marzo 1953, entrata in vigore il 7 luglio 1954.

[22] Patto internazionale sui diritti civili e politici (International Covenant on Civil and Political Rights), adottato a New York il 6 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, Art. 3. Il diritto al godimento di tutti i diritti politici include, infatti, il diritto alla partecipazione politica.

[23] Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), adottato a New York il 16 dicembre 1966, Articolo 3. Come nel Patto sui diritti civili e politici, tale disposizione sancisce l'uguaglianza del diritto di uomini e donne al godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali.

[24] Si vedano i riferimenti nella GR n. 40, p. 7.

[25] Sulle quali, più dettagliatamente, infra, para. 3.2.

[26] GR n. 40, par. 11.

[27] Ibidem, parr. 36-39.

[28] Comitato CEDAW, General Recommendation No. 5: Temporary Special Measures, 1988, contenuta nel documento UN Doc. A/43/38.

[29] Comitato CEDAW, General recommendation No. 25: Article 4, paragraph 1, of the Convention (temporary special measures), 2004, al link: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/general-recommendations.

[30] L’art. 4 CEDAW recita: “1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

  1. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.”

[31] Comitato CEDAW, General Recommendation No. 5, cit., p. 1.

[32] Comitato CEDAW, General Recommendation No. 25, cit., par. 20.

[33] Ibidem, par. 22.

[34] V. infra, nota 36.

[35] GR n. 40, par. 11.

[36] Il termine “intersezionalità” è stato inizialmente concettualizzato da Kimberlé Crenshaw, che ha utilizzato questo concetto per la prima volta nell'articolo “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Policies”, in University of Chicago Legal Forum, n. 1/1989, pagg. 139-167. Secondo l’Autrice, molti fattori possono intersecarsi ed esporre alcune categorie di persone a più discriminazioni contemporaneamente; un esempio, in tal senso, è costituito dalla condizione delle donne afroamericane, contemporaneamente esposte sia alla discriminazione di genere che alla discriminazione razziale. Tuttavia, l'intersezionalità è entrata a far parte del lessico della teoria sociale ed è stata considerata, alternativamente, un paradigma teorico, un metodo o un approccio epistemologico (H. Lutz, “Intersectionality”, in E. Colombo e P. Rebughini (eds), Framing Social Theory: Reassembling the Lexicon of Contemporary Social Sciences, Taylor & Francis Group, 2020).

[37] GR n. 40, par. 35.

[38] Ibidem, parr. 9, 34 e 35.

[39] Ibidem.

[40] Ibidem, par. 40 e 41.

[41] Di cui alla Convenzione CEDAW, art. 7 lett. a).

[42] V. Convenzione CEDAW, art. 7 lett. b).

[43] V. Convenzione CEDAW, art. 7 lett. c).

[44] GR. N. 40, par. 42.

[45] Ibidem, parr. 46 e 47.

[46] Ibidem, parr. 53-61.

[47] V. supra, secondo paragrafo.

[48] GR n. 40, par. 62.

[49] Ibidem.

[50] Ibidem, par. 70.

[51] Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, UN Doc. A/RES/70/1 del 21 ottobre 2015, Obiettivo n. 5.5 (p. 18).

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