La Corte costituzionale ritorna sul “concorso dei rimedi” sul filo della proporzionalità (1/2025)

1. Il procedimento penale e l’ordinanza di rimessione

Con la sentenza n. 7 del 2025, la Corte Costituzionale ritorna sul tema della proporzionalità della pena e si pronuncia sulla illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui la norma prevede la confisca per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere il reato.  La pronuncia in esame trae origine da un’articolata ordinanza di rimessione della Corte di cassazione che conclude un procedimento penale in cui il Tribunale ordinario di Vicenza aveva ritenuto gli imputati responsabili di plurime condotte di aggiotaggio societario manipolativo e informativo, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Banca centrale europea (BCE) e/o della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), nonché di falso in prospetto.  

 

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale vicentino aveva disposto, ai sensi dell’articolo 2641, secondo comma, del Codice civile, la confisca dell’importo di 963 milioni di euro, ritenuto equivalente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Tali somme corrispondevano ai finanziamenti concessi dalla Banca Popolare di Vicenza a terzi per l’acquisto di azioni od obbligazioni dello stesso istituto, considerati funzionali all’alterazione illecita del prezzo delle azioni e alla creazione di una rappresentazione artificiosa del patrimonio di vigilanza. La confisca diretta di tali somme nei confronti della banca non era possibile a causa della liquidazione coatta amministrativa.  

La Corte d’appello di Venezia aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo le pene detentive e revocando la confisca per equivalente applicata in primo grado, ritenendola manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore degli illeciti, in quanto gli imputati non avevano tratto un profitto economicamente valutabile e le loro condotte erano già state adeguatamente punite dalle sanzioni detentive. La Corte d’appello aveva disapplicato direttamente l’articolo 2641, secondo comma, del Codice civile, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 marzo 2022, (causa C-205/20 NE), secondo cui il giudice comune è tenuto a disapplicare le sanzioni incompatibili con il principio di proporzionalità di cui all’articolo 49, paragrafo 3, CDFUE. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia aveva impugnato la sentenza di appello innanzi alla Corte di cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione di legge per aver la Corte d’appello revocato la confisca per equivalente in base a un giudizio di manifesta sproporzione, malgrado l’articolo 2641, secondo comma, del codice civile configuri tale misura come obbligatoria e insuscettibile di correttivi quantitativi.  

La Corte di cassazione, prendendo le mosse dai principi sviluppati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 112 del 2019, ha, quindi argomentato che, nei casi di reati concernenti gli abusi di mercato, quali quelli previsti dagli artt. 187 e 187 TUF, la confisca dovesse essere limitata al solo profitto, garantendo già tale ablazione una piena “funzione ripristinatoria”. Il giudice remittente evidenzia un “difetto di coordinamento” tra le norme stratificatesi a seguito della modifica legislativa intervenuta nell’ambito degli “abusi di mercato”, con inevitabili ripercussioni sul canone della ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. L’art. 2641, secondo comma, cod. civ. sarebbe ormai “l’unica norma dell’ordinamento a prevedere la confisca per equivalente dei beni strumentali”, a dispetto dell’evidente parallelismo che sussiste tra il delitto di aggiotaggio di cui all’art. 2637 cod. civ. e la fattispecie di aggiotaggio di cui all’art. 185 t.u. finanza e – correlativamente – tra la confisca di cui all’art. 2641 cod. civ. e quella di cui all’art. 187 t.u. finanza. La confisca, infatti, assumerebbe una connotazione “punitivo-sanzionatoria”, se estesa al prodotto ed ai mezzi utilizzati per commettere il reato, in quanto manifestamente in contraddizione con il canone della proporzionalità della pena. E ciò in quanto il meccanismo di confisca per equivalente «strutturalmente correlato ai beni utilizzati per commettere il reato è costruito dal legislatore in termini che non garantiscono in astratto, al di fuori dei casi dei tradizionali instrumenta sceleris, in genere rappresentati da cose intrinsecamente pericolose se lasciate nella disponibilità del reo, la proporzionalità della risposta sanzionatoria, intesa come […] necessaria adeguatezza al fatto, considerato nelle sue componenti oggettive e soggettive, che rappresenta la giustificazione retributiva della pena». Al medesimo tempo, la Corte remittente ha ritenuto che essa colliderebbe con il divieto ricavabile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma Cost., di infliggere pene manifestamente sproporzionate per eccesso, non solo in rapporto alle sanzioni previste per altre figure di reato, ma anche alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta, incidendo, in ultima istanza sul principio di rieducazione[1]. Allo stesso tempo, la confisca in questione colliderebbe, inoltre, con gli artt. 3 e 42 Cost., nonché – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – con gli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE, trattandosi di una sanzione che incide in senso limitativo sul diritto di proprietà dell’autore dell’illecito, nonché con l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, ossia del «principio di proporzionalità che informa la disciplina eurounitaria delle misure ablatorie di carattere patrimoniale». In tale senso, viene richiamata la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea; il regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

2. Il “concorso di rimedi” ed il primato del diritto dell’UE

In tale quadro, rivestono particolare pregio le osservazioni della Consulta sull’ammissibilità della questione di costituzionalità sotto il peculiare profilo della possibilità per la Sezione rimettente di sollevare questione di legittimità costituzionale, indipendentemente dall’applicabilità, nel caso in esame, dell’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, cui la Corte di giustizia aveva attribuito recentemente effetto diretto nell’ordinamento degli Stati membri (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, in causa C. 205/20, NE). La Corte Costituzionale ha ritenuto che la scelta della Corte di cassazione di sollevare la questione di legittimità costituzionale, invece di procedere direttamente alla disapplicazione, fosse conforme ai propri principi, soprattutto in presenza di un “tono costituzionale” della questione ed al fine di garantire certezza del diritto e parità di trattamento, evitando incertezze e disparità derivanti da decisioni di singole autorità giudiziarie.  La Corte precisa che il «concorso di rimedi giurisdizionali» i quali si fondano entrambi sul principio del primato del diritto dell’UE, è funzionalmente diretto alla tutela piena ed «integrata» dei diritti fondamentali. La dichiarazione di illegittimità costituzionale per contrasto con la norma unionale, come sottolineato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 20 del 2019, ha – anzi – particolare rilievo proprio nella materia della tutela dei diritti fondamentali, dove è essenziale che le corti costituzionali e supreme nazionali possano «contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE) […] che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall’art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti» (punto 2.3. del Considerato in diritto).

3. Il rimedio della disapplicazione Vs esigenze di parità di trattamento: la via tracciata dalla Corte verso la dichiarazione di incostituzionalità

In definitiva, l’ultima parola spetta al giudice comune, il quale dovrà individuare il rimedio di volta in volta più appropriato.  Tuttavia, in tale decisione, la Consulta sembra voler tracciare, in maniera ancor più incisiva di quanto già fatto in precedenza, l’actio finium regondorum tra i due strumenti al fine di fornire al giudice del caso concreto una bussola idonea ad orientarsi nel sistema integrato dei rimedi giurisdizionali. Riprendendo le argomentazioni della Corte di Cassazione, il giudice delle Leggi ha, in particolare, evidenziato che la disapplicazione (totale o parziale) di una pena prevista dalla legge italiana sarebbe foriera di «incertezze e disparità di trattamento», con conseguente pregiudizio per i principi di eguaglianza, di certezza del diritto (quest’ultimo, «parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo»: sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto) e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.  Ma ancor di più, il rimedio della disapplicazione potrebbe entrare in conflitto con il principio di legalità in materia penale, nella misura in cui «quest’ultimo principio esige che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24 del 2017, punto 5)».  

Questo, come è stato detto (Ruggeri, 2025), rappresenta l’argomento “forte” che segna un autentico quid novum della decisione qui annotata: ossia lo stato di “tensione” – com’è qui qualificato – in cui verserebbe il principio di legalità in materia penale per effetto del ricorso alla tecnica della disapplicazione (rectius, “non applicazione”) della norma penale interna. Tale argomento rimanda alla vexata questione degli equilibri istituzionali nel processo di integrazione europea che appare subire, in tale decisione, una battuta d’arresto dinnanzi all’alzata di muro della protezione del «principio di legalità» e, massime, della legalità penale, che però rischia di apparire un debole paravento soprattutto dinnanzi all’esigenza di piena tutela dei diritti fondamentali. Da qui, la timida valorizzazione, da parte del Giudice delle Leggi, quale corollario del principio di legalità, dell’esigenza di assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Ed è, in particolare, tale ultima esigenza che fonderebbe come necessario l’intervento del Giudice delle Leggi in materia di controllo della proporzionalità della pena al fine di assicurare che tale valutazione possa sprigionare i suoi effetti in maniera uniforme anche per coloro che sono stati condannati in via definitiva. Ciò in quanto, allo stato attuale del diritto vivente, occorre una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge penale ai fini dell’attivazione del rimedio della revisione, ai sensi degli artt. 673, comma 1, del codice di procedura penale e 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), non essendo sufficiente un mutamento giurisprudenziale favorevole. Sul punto, si potrebbe dire che, nell’accentramento a sé del controllo di proporzionalità da parte della Consulta, riecheggia il pensiero ancora vivo di Cesare Beccaria sul legame tra principio di proporzione e principio di uguaglianza. Nel legame tra proporzionalità ed uguaglianza germina non solo la funzione general-preventiva della pena ma è proprio, in tale collegamento, che si genera quella funzione di garanzia dei diritti fondamentali, per cui a fatti di uguale gravità non possono corrispondere pene diverse, senza che sia leso il più elementare senso di giustizia e di equità. Appurato come lo strumento della dichiarazione di costituzionalità costituisca il viatico fondamentale, nell’ottica della Corte, per la massima tutela dei diritti fondamentali degli imputati, il Giudice delle Leggi abbraccia la tesi della Corte di Cassazione ed, in forza della manifesta sproporzione della misura della confisca per equivalente, così come definita dalla norma di cui all’art. 2641, primo e secondo comma, cod. civ., ne dichiara l’incostituzionalità.

 

[1] Corte cost. sent. n. 112 del 2019 e sent. n. 68 del 2012.

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